Sismabonus
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Sismabonus: ok con asseverazione in ritardo nelle zone 2 e 3, ma presentata entro la data del rogito

Agenzia delle Entrate: gli acquirenti di unità immobiliari ubicate nelle zone 2 o 3, oggetto di interventi con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, possono fruire del sismabonus, anche se l’asseverazione tecnica non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo

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L'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-septies della legge 63/2013 - Sismabonus e la conseguente possibilità di cessione del credito, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

Va nella stessa direzione di altre, svariate risposte affermative, la n.422 del 1° ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate, arrivata in risposta all'interpello di una società che ha in essere due cantieri per la demolizione e ricostruzione di edifici in zone classificate a rischio sismico 3, per i quali non ha depositato, come allegato ai piani di costruzione, l’asseverazione del tecnico abilitato riguardante l’apporto delle migliorie intervenute dopo la demolizione, tali da tipicizzare i nuovi edifici come antisismici.

All’epoca, infatti, tale adempimento non era necessario. La modifica normativa che ha esteso anche ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 3 il sisma bonus (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013) è entrata in vigore il 1° maggio 2019, quindi dopo la presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso a costruire.

Come sempre il Fisco, per dirimere la questione, richiama la nota 4260 del 5 giugno 2020 del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, dove si è chiarito che la modifica normativa apportata dall’articolo 8 del Dl 34/2019, “tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1°gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari”.

Quindi, in conclusione: ok al Sismabonus per acquisto di case in zona sismica 2 e 3, oggetto di interventi con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione tecnica non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo ma, ovviamente, con presentazione entro la data di stipula del rogito.

LA RISPOSTA 422/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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