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Cronaca di un insuccesso prevedibile. Dall'A.C.E. all'A.P.E.: confusione per le novità introdotte dal legislatore

La conversione in legge del noto - e fin troppo spesso ovunque menzionato - D.L. 63/2013, ormai già avvenuta con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 Agosto 2013 della Legge 90/2013, ha confermato la vigenza della nuova denominazione della certificazione energetica degli edifici: A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) che va quindi a sostituire la dizione primigenia di A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica).

Data di Pubblicazione originale dell'articolo: 15/10/2013


Cambia una consonante ma si scatena l'inferno, analizziamo assieme le differenze e le criticità.

A molti la sigla "A.P.E." ricorda un noto triciclo a motore, ad altri invece rimanda all'altrettanto noto insetto produttore di miele; altrettanta dolcezza non sovviene invece alla mente dei tecnici che alle 3 lettere associano l'ennesimo tardivo provvedimento all'italiana, insensato per modalità e metodologia applicativa.

La conversione in legge del noto - e fin troppo spesso ovunque menzionato - D.L. 63/2013, ormai già avvenuta con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 Agosto 2013 della Legge 90/2013, ha confermato la vigenza della nuova denominazione della certificazione energetica degli edifici: A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) che va quindi a sostituire la dizione primigenia di A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica).

A cosa si deve la novità introdotta? Semplicissimo: le nostre norme nazionali, fino a questo decreto, non erano infatti completamente conformi ai dettami europei e, per questo motivo, siamo stati perfino sanzionati in sede UE.

Infatti il D.L. 63/2013 recava un titolo assai esplicativo: "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".

Quell'aggettivo urgenti, ci ha pertanto fornito una inoppugnabile ed univoca interpretazione sulla ragione della genesi del D.L. 63/2013: un decreto "tappa buchi" voluto dal legislatore per correggere il tiro su una scelta legislativa un pò frettolosa e difforme dai sacri diktat UE.

Cosa cambia in somma sintesi?
Viene sostituito l'Art. 6 del D.Lgs. 192/2005 che ha previsto inizialmente la dizione di Attestato di Certificazione Energetica oggi divenuto Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).

Vediamo ora in quali casi l'A.P.E. deve essere rilasciato:

  • per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo proprietario o conduttore;
  • per gli immobili impiegati e fruiti dalle Pubbliche Amministrazioni ed aperti al pubblico con una S.U. ≥ 500 mq (da produrre entro 120 gg dalla data di entrata in vigore del DL e da affiggere presso l'accesso principale dell'edificio stesso od in altro luogo chiaramente e facilmente visibile al pubblico); tale limite di superficie dal prossimo 9 Luglio 2015, vedrà anche la soglia di 500 mq abbassarsi fino a 250 mq;
  • per gli edifici scolastici;
  • per le nuove costruzioni e tutti i manufatti edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti.

Con il nuovo Art. 6:

  • è prevista, come per il regime precedente, la produzione dell'A.P.E. in caso di trasferimento a titolo oneroso (vendita o locazione) di edifici o singole unità immobiliari; purtroppo però ora si obbliga a redigere l'attestato ed allegarlo agli atti di trasferimento degli immobili anche nei contratti di donazione ed ogni altro atto traslativo, se pur a titolo gratuito [* vedere la nota del C.N.N. a fine articolo];
  • nei contratti di vendita o nei "nuovi contratti" di locazione di edifici o di singole unità immobiliari andrà ora inserita anche un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore daranno atto di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Ciò significa che non andrà prodotto novello attestato nel caso di rinnovo di un contratto preesistente.
  • l'A.P.E. potrà ora riferirsi ad una o più unità immobiliari facenti parte del medesimo complesso edilizio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva;
  • l'A.P.E. avrà sempre una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ma andrà aggiornato ad ogni successivo intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

La validità temporale massima è pertanto subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal Decreto 16 Aprile 2013, riguardante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Qualora si palesasse il mancato rispetto di dette disposizioni, l'A.P.E. decadrà il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato stesso (ex D.M. 29/06/2009, Art. 6, comma 3).

Anche sull'allegazione del libretto di centrale sono sorte (ovviamente) svariate dispute, (forse) terminate con una nota del Consiglio Nazionale del Notariato.[*vedere la nota del C.N.N. a fine articolo]
L'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 (modificato dal D.L. 63/2013) dispone infatti che i libretti di impianto «siano allegati» all'A.P.E.: l'espressione «allegazione» deve essere però intesa nel senso che l'A.P.E. deve essere accompagnato nel tempo dai documenti necessari affinché possa essere verificata una delle condizioni cui è subordinata la validità dell'attestato stesso.
Infatti i libretti «di centrale» e «d'impianto» come previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 412/1993: devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.
Il libretto di impianto è senz'altro elemento fondamentale, ai fini dell'A.P.E., poiché la validità massima dell'attestato è di 10 anni, e l'attestato energetico stesso andrà pertanto aggiornato ad ogni successiva ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata.
Perciò la validità decennale dell'A.P.E. è subordinata al rispetto delle prescrizioni per i controlli di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio. Occorre però distinguere tra l'esemplare dell'A.P.E. da consegnare all'acquirente o al conduttore, che va accompagnato da una copia del "libretto", e l'esemplare destinato ad essere allegato al contratto, che invece può essere privo del "libretto". [* vedere la nota del C.N.N. a fine articolo].


Nota bene:
L'obbligo di allegazione del certificato di prestazione energetica (A.P.E.) è stato introdotto pena la nullità dell'atto stesso.
Purtroppo si tratta di una nullità assoluta, che potrà essere fatta valere da chiunque ed essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione per far dichiarare la nullità non sarà nemmeno soggetta a prescrizione!
Il rischio di trovarsi sotto mano un contratto non valido ed effettivo non è quindi trascurabile: oltre al fatto che, in caso di vendita, il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'A.P.E. verrà sanzionato in sede amministrativa con una cifra non inferiore a 3.000 € e non superiore a 18,000 € (almeno non è una sanzione penale, ma è una ben magra consolazione, visti gli importi!).
In caso di nuovo contratto di locazione il proprietario inadempiente l'obbligo sarà invece punito con una sanzione (sempre amministrativa) non inferiore a 300 € e non superiore a 1.800 €.
Ma non è finita: a tutto questo si somma ora anche la necessità (obbligo!) di indicare nella pubblicità di vendita e/o affitto l'indice di prestazione energetica. In caso di mancata indicazione nei cartelli, nelle inserzioni pubblicitarie o sulle bacheche della agenzie immobiliari, anche se sul web, saranno previste ulteriori sanzioni amministrative. (Per gli amanti del masochismo, rimando alla lunga lista delle sanzioni, poco più avanti...)

Insomma: tanti nuovi obblighi e tante belle sanzioni a rimpinguare (forse) le casse pubbliche ...come se non ci fosse già notevole difficoltà per gli italiani ad arrivare a fine mese con questa crisi sistemica nazionale.

E per i tecnici, cosa cambia?
Le procedure e metodologie di calcolo per la redazione dell'A.P.E. non sono, però ad oggi (guarda caso!), ancora state rivelate: sarà quindi compito del ministero dello Sviluppo Economico, con un futuro regolamento (che si spera sarà semplice, chiaro, e finalmente scritto non in "politichese fiorentino aulico") definirle in modo uniforme su scala nazionale.
Pertanto sino all'entrata in vigore di questo novello regolamento, i calcoli si continueranno ad effettuare in base a quanto previsto dal precedente D.P.R. 59/2009 e relative norme U.N.I. e C.T.I. (le stesse con cui vengono redatti i "vecchi" A.C.E. nelle Regioni che legiferato in merito).
Non importa persino che i nuovi certificati non siano denominati A.P.E., perché l'utilizzo dell'espressione A.C.E. è una "mera imperfezione formale", priva di conseguenze.
Tant'è che saranno pure ancora utilizzabili, qualora non siano venuti meno i presupposti (ad esempio per lavori effettuati nell'edificio), gli A.C.E. prodotti antecedentemente il 6 Giugno 2013.
In tutte le Regioni (e Province autonome) invece "legiferanti", che cioè abbiano definito procedure diverse per la redazione degli attestati, gli A.P.E./A.C.E. si continueranno a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 Giugno 2013.
In queste Regioni però la normativa statale (pare che) prevarrà addirittura su quella locale con riferimento alla nullità dei contratti per mancata allegazione dell'attestato, creando notevole confusione in merito alla "clausola di cedevolezza" introdotta con il precedente D.Lgs. 192/2005 all'Art. 17 [** si rimanda alla nota allegata a cura dei Notai Rizzi e Cenni per provare a chiarire questa affermazione].

Insomma: un vero pandemonio di burocratese, carenze legislative e normative nonchè rimandi continui a chiarimenti (spesso non chiarificatori!) che hanno portato addirittura il Consiglio Nazionale del Notariato ad esprimersi (*) in merito alle non poche criticità emerse (vedi file allegato "CNN_02-08-13_Prime_Note_Segnalazione_Novità_APE.pdf").

Ad oggi quindi paiono chiare solo ed unicamente (guarda caso) le sanzioni, infatti il D.L. 63/2013 sostituisce anche l'Art. 15 del D.Lgs. 192/2005 relativo alle sanzioni per:

  • il certificatore o professionista qualificato che esegue un attestato di prestazione energetica o una relazione tecnica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 € ed i 4.200 €. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali. Un certificatore o professionista qualificato che rilascia un A.C.E. o un AQE non veriterio, oltre a rischiare sanzioni penali, incorre nella sanzione pari all' 80% della parcella; inoltre l'autorità che applica questa sanzione deve avvertire l'Ordine o il Collegio professionale del certificatore per eventuali provvedimenti disciplinari (Comma 3). Va ricordato che le relazioni, l'A.P.E., l'A.Q.E., i controlli tecnici, etc. sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. È importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere!
  • il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 € e non superiore a 6.000 €;
  • il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e non superiore a 3.000 €;
  • l'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 € e non superiore a 6.000 €;
  • il costruttore o il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 € e non superiore a 18.000 €;
  • il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 € e non superiore a 18.000 €;
  • il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 € e non superiore a 1.800 €;
  • il responsabile dell'annuncio, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 €.

Vediamo ora quali siano i requisiti fondamentali per essere un certificatore energetico e quindi poter redigere l'A.P.E.; tali requisiti sono stati estrapolati dal D.P.R. 16 Aprile 2013 n° 75 (G.U. Del 27/06/2013). Con questo provvedimento, già in vigore dallo scorso 12 Luglio 2013, si completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito da D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009 e dalle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica (D.M. 26 Giugno 2009).

Il Regolamento riconosce come soggetti certificatori:
1. i tecnici "abilitati";
2. gli Enti Pubblici o gli Organismi di Diritto Pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
3. gli Enti Pubblici e gli Organismi di Diritto Pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati;
4. le società di servizi energetici (E.S.C.O.).

Vale la pena rammentare che anche i punti 2 e 4 presuppongano chiaramente che all'interno dei sopracitati enti o società vi siano sempre e comunque uno o più soggetti tecnici che siano chiaramente "abilitati" alla redazione dell'attestato energetico.

Ma chi sarà mai questo fantomatico tecnico "abilitato"? Forse un semidio, un supereroe o una creatura mitologica?
Invero anche su questa questione si sono scatenate varie polemiche e sono stati richiesti chiarimenti a "chi di dovere" (sempre che il tutto non vada a perdersi, all'italiana, nel solito rimpallo di responsabilità, lasciandoci come spesso accade con i medesimi dubbi di prima).

Per ora sappiamo solo che il tecnico certificatore:
1. deve essere indipendente
il professionista firmerà quindi una sottoscrizione contenuta all'interno dell’A.P.E. in cui dichiara, ai sensi degli Articoli 359 e 481 del Codice Penale, l’assenza di conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento con il processo di progettazione e realizzazione dell’edificio, nonché rispetto ai vantaggi che può trarne il richiedente (committente), con il quale non può esserci parentela fino al 4° grado.
2. deve essere qualificato
nel D.P.R. 75/2013 si elenca tutta una serie di lauree del vecchio e nuovo ordinamento che permettono di esercitare l’attività di certificatore energetico. Purtroppo però la sola laurea non è sufficiente: gli ulteriori elementi fondamentali richiesti sono pure l’iscrizione al Collegio o all’Albo professionale (se previsto) ed un certificato che dichiari ed attesti l’esperienza nella progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici ed impianti) questi dovrà operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutte le professionalità richieste.
3. abbia svolto, con esito positivo (superando quindi un esame) appositi corsi di formazione
nel decreto infatti si specifica che in alcuni casi il solo titolo di studio non sia sufficiente per essere in grado ed abilitati a redigere l'A.P.E. ma occorra in aggiunta seguire un corso di formazione “integrativo” della durata di 64 ore che preveda alla fine un esame che verifichi le conoscenze acquisite. Questi corsi di formazione per diventare certificatore energetico potranno essere organizzati dalle Università, da Enti di Ricerca, dagli Ordini e Collegi professionali e dalle Regioni o Provincie Autonome.

Il Regolamento sopra citato si applicherà alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema dovranno solamente adeguare la propria normativa per renderla coerente a quella nazionale.

Quanto appena descritto, come accennatovi poco sopra, non ha certamente chiarito del tutto la "vexata quaestio": infatti il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha prontamente diramato una circolare nella quale si richiedono tutta una serie di delucidazioni in esito all'abilitazione dei tecnici (ingegneri in questo caso).

In particolare, la Circolare dapprima riassume i contenuti del Regolamento (chi può svolgere l’attività di certificatore energetico, i titoli di studio richiesti, le abilitazioni necessarie e i corsi da seguire) e successivamente evidenzia le criticità, lamentando i seguenti aspetti:

  • l'assenza di una disciplina transitoria rivolta a regolamentare e salvaguardare le competenze acquisite dai professionisti operanti nel settore;
  • l’utilizzo di una tecnica legislativa non chiarissima, che ad oggi non consente di individuare agevolmente quali siano i requisiti ed i titoli di studio necessari;
  • Inoltre, il C.N.I. effettua una serie di valutazioni deducendo che i laureati in Ingegneria vecchio ordinamento, iscritti ai 3 settori (civile e ambientale, industriale, dell’informazione) dell’Albo degli Ingegneri devono poter svolgere l’attività di certificatore energetico senza l’obbligo di corsi aggiuntivi.

In soldoni, il C.N.I. chiede che l’obbligo di frequentare un corso di formazione per diventare certificatore energetico si applichi soltanto a coloro i quali si troveranno ad operare dopo il 12 Luglio 2013, data di entrata in vigore del D.P.R. 75/2013, facendo salva l’attività di chi già opera nel settore (vedi file allegato "CNI_Circolare_Regolamento_Certificazione_Energetica.pdf").

Insomma, cari amici e colleghi, se sarete giunti a fine articolo senza ridere (o forse piangere), probabilmente è perchè anche Voi starete cercando, come il sottoscritto, di capire se "ci sono" o "ci fanno"...ma rimanderei la questione ad una nuova nota chiarificatrice del C.N.I. o chi per esso.

Quel che è chiaro è che redigere un A.C.E. o A.P.E., che dir si voglia, non è un operazioncina così semplice e rapida come molti vogliono far credere, che si risolve in poche ore di lavoro e che ci si può far retribuire cifrette ridicole (intorno ai 100/150 €), magari senza nemmeno alzare le auree terga tecniche dalla seggiola di studio.
Le capacità del tecnico, le conoscenze di svariate leggi e norme ma soprattutto le responsabilità richieste al certificatore abilitato esigono infatti che siano svolte precise operazioni tra le quali assume particolare importanza il rilievo in loco: un data collecting completo ed esaustivo.

A tale guisa mi permetto di allegarvi un mio PDF recante le indicazioni per eseguire un audit più completo possibile per redigere correttamente un certificato energetico; spero ne farete tesoro e procederete in tal senso alla raccolta delle indicazioni necessarie a fotografare lo stato di fatto del sistema edificio-impianto (vedi file allegato "FD_Checklist_Documenti_ACE-APE.pdf").

Prima di congedarmi, mi preme infine invitarVi tutti quanti alla lettura del documento della F.I.O.P.A. (Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta), concepito per stabilire - a mio modesto parere - un equo compenso per le operazioni di certificazione e qualificazione energetica degli edifici (vedi file allegato "FIOPA-Tariffa_Cert_&_Qualif_Energ.pdf").

Svendersi e svilire la professione intellettuale, prostituendosi per offrire a pochi euro una pratica come l'A.P.E., è un clamoroso autogol per tutta la categoria professionale dei tecnici certificatori.

 

File allegati:

CNI_Circolare_Regolamento_Certificazione_Energetica.pdf
FD_Checklist_Documenti_ACE-APE.pdf
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