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Presentazione progetti al Genio civile: attenzione! il deposito strutturale si può annullare anche dopo anni

Consiglio di Stato: il potere-dovere di controllo non cessa mai nel tempo per cui, se informati di un'illegalità, è possibile annullare quanto avvenuto con semplice "deposito"

Non si può mai stare tranquilli, col Genio Civile e la normativa sismica. La sentenza 4940/2020 dello scorso 5 agosto 2020 del Consiglio di Stato è davvero molto interessante, in quanto dimostra che il Genio Civile può legittimamente annullare anche dopo anni, in autotutela, il deposito di un progetto se avvenuto in maniera illecita.

Nel caso specifico, il deposito strutturale avvenne nel 2007 per lavori edilizi poi effettuati nel 2008, che il Genio Civile, appena avuto certezza che si trattava di sopraelevazione, inosservata sismicamente, annullò (sia il deposito che le varianti che collaudo perchè tutto avvenuto illecitamente trattandosi di sopraelevazione) in autotutela nel 2014.

Quindi, dopo ben 6 anni dalla fine dei lavori sono stati annullati "..tutti gli atti di progetto, di variante e di collaudo ai fini sismici, ..in quanto la costruzione costituiva una seconda sopraelevazione di fabbricato esistente di tipo misto in muratura e c.a. illecita ai sensi della normativa sismica (L. n. 64 del 1974 e art 90 DPR. 380/2001)". 

Tradotto: il potere-dovere di controllo non cessa mai nel tempo per cui, se informati di un'illegalità (cioè di un abuso), ben si può annullare quanto avvenuto con semplice "deposito".

Anche se le prove sono esaminate dopo anni, il deposito illegale giustifica l'annullamento dello stesso

La sentenza revocanda ha ritenuto decisiva la circostanza che il progetto esecutivo dei lavori fosse stato presentato al Genio civile solo nel marzo del 2007, unitamente al fatto che, secondo la normativa regionale campana recata dalla legge n. 9 del 1983, art. 2, i lavori non possono avere inizio prima del deposito del progetto esecutivo.
 
Il giudice d’appello ha poi rafforzato tale argomentazione facendo riferimento, da un lato, all’interlocuzione avvenuta tra il Genio Civile e il Comune secondo cui, prima del marzo 2007, si era provveduto solo alla rimozione dell’intelaiatura metallica preesistente sul terrazzo e, dall’altro, agli esiti del sopralluogo operato dal tecnico comunale secondo cui, nell’ottobre 2007, erano ivi presenti solo degli attrezzi.
 
A bene vedere, pertanto, le deduzioni svolte dal ricorrente - contrariamente alla finalità del mezzo di impugnazione straordinario in esame - mirano semplicemente ad ottenere una riconsiderazione del materiale probatorio agli atti del giudizio. Tuttavia, la lettura e l’interpretazione dei documenti di causa appartiene all’insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio; e ciò anche qualora si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d’ufficio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 460).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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