Titoli Abilitativi | Edilizia
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Pergolato: quando è considerabile tettoia e quando no. Le differenze

Tar Campania: è esente dal titolo abilitativo solo una struttura leggera, con copertura filtrante e facilmente amovibile

Segnatelo in rosso: serve il permesso di costruire per il pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, in quanto qualificabile come tettoia.

Lo ha chiarito - e, si potrebbe dire, non per la prima volta... - il Tar Campania nell'ennesima sentenza, la 1257/2020 del 1° ottobre, dedicata a questo tipo di opera edilizia che spesso si trova 'nell'occhio del ciclone', a metà strada tra la voglia di edilizia libera e l'obbligo del permesso di costruire.

Pergolato: quando non è comparabile alla tettoia

Il Tar chiarisce: può essere considerato pergolato non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire solo una struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree o da una ‘incannucciata’) e facilmente amovibile, che va qualificato come arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile (cfr. T.A.R Campania 06/12/2018, n. 1761).

Pergolato: quando è di fatto una tettoia

Diversamente, il pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/08/2018, n. 5008).

Le discriminanti

In definitiva, le discriminanti per valutare sono:

  • la costituzione (o meno) di un nuovo volume;
  • la modifica (o meno) della sagoma di ingombro dell’edificio preesistente.

Se c'è aumento di volumetria/superficie utile, ci troviamo sempre di fronte ad un'opera che richiede il permesso di costruire. In caso contrario, potrebbe bastare una CILA/SCIA oppure si potrebbe rientrare nell'edilizia libera.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

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