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Superbonus 110%: ok per gli accessi autonomi ad unità immobiliari anche da terreni di utilizzo comune

MEF: si deve ritenere autonomo, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110%, anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare

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Arriva un altro, importante chiarimento in materia di Superbonus 110% direttamente dal MEF, che in un'interrogazione parlamentare dello scorso 30 settembre, avente pr oggetto "Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari", ha fornito precisazioni in merito all'accesso/esclusione al bonus da parte degli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo come i pascoli.

Autonomia funzionale e accessi autonomi

Viene quindi richiamata la circolare 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, che evidenzia- in ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili - che l'art.119, comma, 1, stabilisce che ai fini dell'applicazione del cosiddetto Superbonus, gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra l'altro, sugli «edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno».

Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione, la citata circolare, nell'escludere le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato (cfr. paragrafo 2) che «una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio».

Quindi:

  • l'autonomia funzionale e la presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente autonomi ed indipendenti rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti;
  • i possessori di tali unità immobiliari possono effettuare i lavori agevolabili senza che, ai fini del Superbonus, sia necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici confinanti e fosse rilevante la circostanza che gli edifici in questione avessero parti a servizio comune.

Accesso da terreni di utilizzo comune: ok al Superbonus

Nel caso specifico, ovvero se possa considerarsi accesso autonomo una strada privata in multiproprietà o terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, si fa presente che, in merito alla nozione di «accesso da strada», né nella norma né nella citata circolare n. 24/E del 2020, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Non solo: può ritenersi autonomo anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare.

L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 30.9.2020 n. 5-04686E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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