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Superbonus 110%: le nuove FAQ di ENEA su data inizio lavori, documentazione, lavori trainanti e trainati, APE

L'ENEA ha redatto un nuovo documento con nove nuove risposte a domande frequenti sull'applicazione del Superbonus 110% ex DL Rilancio

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Le FAQ sul Superbonus 110% si arricchiscono di un altro capitolo: è quello 'partorito' da ENEA, che ha realizzato un documento di 9 risposte a quesiti di assoluta rilevanza per l'Ecobonus maggiorato.

Dalle FAQ, che alleghiamo all'articolo, si evince che:

  • non esiste, nell'art.119 del dl 34/2020, un riferimento specifico alla data di inizio dei lavori, ma la norma pone soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020;
  • per tutti gli interventi “trainanti”, la fruizione dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'art.119 DL Rilancio, sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio dei lavori. Inoltre, la documentazione da produrre in questi casi è quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020;
  • è possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente;
  • gli interventi di cui al comma 2-quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e s.m.i. “su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energeticaNON possono essere inclusi tra gli interventi trainati, poiché sono compresi tra quelli “trainanti”. L’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2-quater dell’art.14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.
  • climatizzatore: ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile;
  • APE (attestato di prestazione energetica):
    • il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del MISE di concerto con il Ministro dell’Ambiente, il MIT e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche;
    • per le detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari;
    • il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici;
    • gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale;
    • l'APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori;
  • calcolo spesa massima ammissibile: si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1;
  • demolizione e ricostruzione: dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale;
  • ponti termici (allegato E DM Requisiti Tecnici): i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento, fermo restando che comunque debbono essere effettuate, comunque, le verifiche previste dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”;
  • Asseverazione per progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi: i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus. I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

LE NUOVE FAQ INTEGRALI DELL'ENEA SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

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