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Superbonus 110% in condominio, garage, accesso autonomo: le FAQ sulla piattaforma Architetti per il futuro

Nelle Faq raccolte dal Consiglio Nazionale degli Architetti, tutti i chiarimenti sui casi pratici per edifici in comproprietà, pertinenze, immobili a destinazione mista

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Le FAQ sul Superbonus 110% non bastano mai. Ecco che, oltre a quelle di ENEA, scopriamo l'esistenza di una serie di chiarimenti, redatti dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc), che durante l’evento “Superbonus 110%: una nuova opportunità per professionisti e imprese”, ha pubblicato questo nuovo documento sulla piattaforma “Architetti per il futuro”.

Le 6 risposte trattano, nello specifico:

  • la possibilità di ottenere il Superbonus per la relizzazione di un cappotto termico in condominio: si tratta di un intervento trainato, per cui in mancanza di un intervento trainante deliberato dal condominio, non spetta la detrazione del 110%. La posa del cappotto termico solo su un’unità immobiliare, all’interno di un edificio plurifamiliare, è possibile solo se l’unità immobiliare è funzionalmente indipendente e dispone di un accesso autonomo;
  • la possibilità di rientro, da parte di un garage, nei lavori ex Superbonus come pertinenza abitativa: il vincolo pertinenziale determina che il garage è nella sostanza un’estensione del’immobile abitativo. I lavori sono i medesimi previsti per gli immobili di tipo abitativo. Tuttavia, se l’immobile fa parte di un condominio non è possibile seguire all’interno delle singole unità immobiliari lavori “trainanti” per accedere al beneficio;
  • accesso autonomo al primo piano e Superbonus:
    • come precisato nella circolare attuativa del Fisco (24/e/2020), l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto);
    • il cortile comune è da considerarsi accesso e non va diviso;
    • può essere considerato autonomo anche l’accesso indipendente con il transito da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni o condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore delle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili;
  • studio dentro l'abitazione: ok solo se dedicato. Per le attività professionali sono strumentali solo i beni immobili utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività. Se l’immobile è utilizzato promiscuamente, anche per fini privati, non è strumentale ed è possibile fruire della detrazione del 110%.

TUTTE LE FAQ DEGL CNAPPC SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

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