Superbonus | Cessione del Credito
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Superbonus 110%: cessione del credito o sconto in fattura ok per il frontaliero con reddito fondiario

Agenzia delle Entrate: in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione, il contribuente che lavora oltreconfine potrà optare per le modalità alternative all’utilizzo diretto del credito

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Tornano, dopo qualche giorno di 'stacco', le risposte del Fisco agli interpelli sul Superbonus 110% e stavolta si fa sul perimetro della soggettività.

Nella risposta 486/2020 del 19 ottobre, infatti, si evidenzia che un cittadino frontaliero che paga le tasse esclusivamente in Svizzera, dove svolge la sua attività lavorativa a 20 chilometri dal confine e che in Italia è comproprietario al 50% con la moglie della casa in cui vive, potrà accedere al Superbonus 110% tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito essendo titolare di reddito fondiario.

Superbonus 110%: i requisiti soggettivi

L'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 24/2020, dove si evidenzia che il Superbonus, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, non può essere utilizzato dai contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, cioè da quei soggetti che non potrebbero fruire della detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o, come i casi di no tax area, non è dovuta. Ma, in questi casi, tuttavia è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo. Secondo l’Agenzia, quindi, i proprietari di un immobile sito in Italia, titolari quindi del solo reddito fondiario, possono accedere al Superbonus.

Qu siamo appunto di fronte ad un cittadino che, pur pagando le tasse sul reddito da lavoro unicamente in Svizzera in qualità di frontaliero, è titolare di reddito fondiario in Italia, essendo proprietario, insieme alla moglie, della casa in cui vive.

Questo eddito fondiario consentirà all’istante di accedere al Superbonus optando, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, per le modalità alternative previste dall’art.121 DL 34/2020, cioè la cessione del credito spettante o lo sconto sul corrispettivo.

LA RISPOSTA 486/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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