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Abusi edilizi: il condono vale solo per interventi di restauro, risanamento o manutenzione straordinaria

Cassazione: il terzo condono edilizio ex art. 32 DL 269/2003 si applica solo agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria

Il cosidetto terzo condono edilizio, normato dall'art.32 del decreto-legge 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, si applica solo agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, cioè gli interventi cd. minori. Sono invece del tutto esclusi gli interventi maggiori di cui ai num. 1, 2, 3 dell’allegato 1, DL 269/2003.

Queste indicazioni sono contenute nella sentenza 26524/2020 dello scorso 23 settembre della Cassazione Penale, inerente un permesso di costruire in sanatoria ritenuto dalla Corte d'Appello illegittimo in quanto l'immobile abusivo sarebbe stato realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, in violazione del divieto previsto dall'art. 32, comma 27, lettera d), del DL 269/2003, che vieterebbe il rilascio del permesso di costruire per gli abusi edilizi di tipologia 1, commessi in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Per il privato ricorrente, la Corte territoriale avrebbe «fatto cattivo governo» della documentazione depositata e dei titoli abilitativi sopravvenuti.

La Cassazione invece rigetta il ricorso confermando quanto sostenuto la Corte d'Appello, che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto dall'interessato, ritenendo inapplicabile il condono edilizio del 2003, sulla base di due elementi:

  • la preesistenza alla costruzione del vincolo idrogeologico;
  • la natura dell'intervento edilizio, trattandosi di nuova costruzione e non di intervento minore.

Il vincolo idrogeologico

La preesistenza del vincolo idrogeologico è stata affermata in base alla consulenza tecnica depositata dal Procuratore generale e, soprattutto, alla domanda di condono depositata dallo stesso ricorrente, nella quale si afferma, come riportato nell'ordinanza impugnata, che l'immobile realizzato era da contraddistinguersi con il n. 1 (abuso cd. maggiore), e che l'area in cui era intervenuto l'abuso edilizio era sottoposta a vincolo idrogeologico, oltre che costruito in zona agricola.

Gli interventi maggiori sono incondonabili

Ritenuta dunque l'esistenza del vincolo, ed essendo incontestato che l'intervento edilizio è una nuova costruzione, la decisione della Corte territoriale risulta del tutto corretta, essendo invece l'interpretazione del ricorrente delle norme sul condono edilizio del 2003 manifestamente infondata, perché contraria al costante orientamento della Corte di cassazione.

Nello specifico, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo:

  • il condono previsto dall'art. 32 del DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato DL (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;
  • non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  • sono del tutto esclusi dal condono del 2003 gli interventi edilizi maggiori nelle aree sottoposti a vincolo; e non sui soli immobili sottoposti a vincolo, come invece sostiene il ricorrente nel caso di specie.

Solo gli interventi minori si possono condonare

Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale.

Ma attenzione: come specificato dall'art.32 comma 27 lett. d) del DL 269/2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a) le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo;
  • b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  • c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
  • d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

A ciò deve aggiungersi che non possono essere comunque sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque d’inedificabilità, anche relativa.

L'allegato 1 al DL 269/2003: i dettagli

Tale allegato individua le seguenti tipologie di interventi suscettibili di sanatoria:

  • Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  • Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del DL 269/2003;
  • Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art.3 TUE comma 1, lett. d), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
  • Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art.3 TUE comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del DM 02/04/1968, n. 1444;
  • Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art.3 TUE comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
  • Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art.3 TUE comma 1, lett. b), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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