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Pergolato chiuso di lato: non si scappa dal permesso di costruire. Ecco perché

Tar Marche: è abusiva la realizzazione, senza permesso di costruire, di un nuovo volume utilizzato come sala ristorante ed ottenuto con la chiusura, attraverso teli plastificati, di un pergolato in legno

Non si può realizzare un pergolato chiuso lateralmente senza permesso di costruire. Lo ha ricordato il Tar Marche nella sentenza 585/2020 del 12 ottobre, inerente appunto un pergolato in legno, chiuso con teli plastificati, che permetteva di ottenere un nuovo volume adibito a sala-ristorante.

Il concetto è sempre lo stesso: un pergolato, originariamente realizzato per lo svolgimento di attività temporanea estiva come area di ristoro esterna di un bar-ristorante, richiede il permesso di costruire se successivamente chiuso lateralmente perché detta chiusura rende la struttura utilizzabile per tutto l’arco dell’anno (quindi, anche prima e dopo la stagione estiva), rendendola un’opera non temporanea ma comportante una stabile trasformazione del territorio e realizzabile previo rilascio del permesso di costruire.

Secondo il ricorrente, il contestato abuso edilizio non costituisce aumento volumetrico della struttura e risulta un mero completamento del pergolato regolarmente autorizzato al precedente gestore, trattandosi di strutture facilmente rimovibili che non consentono la creazione di uno spazio stabile.

Ma il Tar evidenzia che, come emerge dalla documentazione versata in atti, il pergolato venne autorizzato per lo svolgimento di attività temporanea estiva come area di ristoro esterna.Insomma: in difetto di prova contraria, è evidente che la sua chiusura laterale (indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato) renderebbe la struttura utilizzabile per tutto l’arco dell’anno, e ci troveremmo di fronte un’opera non temporanea.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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