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Superbonus 110%: non conta la residenza, chi vive all'estero può cedere il credito o farsi scontare la fattura

Agenzia delle Entrate: il contribuente che lavora all’estero e in Italia non ha redditi su cui effettuare la detrazione d’imposta, potrà beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito

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Ancora una volta il Fisco conferma la possibilità, da parte del cittadino iscritto all'Aire, fiscalmente residente all’estero, di accedere al Superbonus 110% per i lavori condominiali effettuati sull’immobile che detiene in Italia, ma solamente tramite l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura.

La risposta n.500 dell'Agenzia delle Entrate è molto chiara in tal senso: considerando che l'Istante in Italia è titolare del solo reddito fondiario, non potrà fruire della detrazione diretta, ma solo delle opzioni alternative, cioè dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito d’imposta.

Lo si evince dalla 'famosa' circolare n. 24/E del 2020 dove è stato chiarito che, atteso che ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 letterab) del Decreto Rilancio tra i destinatari del Superbonus sono individuati «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.

Il medesimo documento di prassi ha chiarito, inoltre, che in linea generale trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del DL 34/2020, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo.

LA RISPOSTA 500/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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