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Ascensore con permesso di costruire ma senza autorizzazione sismica: si demolisce anche dopo 36 anni!

Tar Napoli: va demolito l'ascensore realizzato in zona sismica senza denuncia al Genio civile e collaudo statico, anche a distanza di 38 anni

Tar Napoli: va demolito l'ascensore realizzato in zona sismica senza denuncia al Genio civile e collaudo statico, anche a distanza di 36 anni

Anche dopo 36 anni, un ascensore e la relativa struttura portante metallica realizzati senza autorizzazione/permesso sismico e, quindi, privi di collaudo statico, devono essere demoliti in quanto abusivi.

Lo si evince dalla particolare sentenza 4949 del 30 ottobre 2020 del Tar Napoli, che si rifà a una concessione edilizia del 1982, con la quale si consentiva l'esecuzione dei lavori relativi alla installazione di un ascensore, con - tra le altre - queste prescrizioni:

  • obbligo, per il concessionario, di attenersi a quanto stabilito dalla legge 2.2.74 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L. 57/1982 nonché alla legge 1086/71”;
  • obbligo, per il costruttore, di denunciare al Genio Civile competente le opere in conglomerato cementizio o in strutture metalliche prima dell’inizio delle stesse, con la procedura e le modalità della Legge 5.11.1971 n. 1086 e relative norme di attuazione.

Essendo stato realizzato, l'ascensore, senza rispettare le sopracitate stesse, la demolizione è legittima in quanto la carenza denunziata dall’amministrazione comunale è sostanziale ed afferisce agli atti previsti ed indefettibilmente richiesti dalla concessione edilizia (autorizzazione sismica e collaudo statico).

Denuncia al Genio Civile con autorizzazione sismica e collaudo statico

Secondo i ricorrenti, non era dovuta la denuncia al Genio civile e quindi non occorreva il collaudo dell’opera assentita. Ma questa tesi è infondata alla luce del contesto normativo, ratione temporis, vigente e richiamato nel titolo edilizio assentito. Si segnalano, in merito:

  • l'art. 14 della legge 64/1974 dispone che "fermo restando l’obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche,...non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico della Regione e dell’Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti" (per il rapporto tra permesso di costruire e autorizzazione sismica vedi Tar Campania Sez. VIII n. 5810/2015 del 18.12.2015);
  • l'art. 7 legge 1086/1971 dispone che “Tutte le opere di cui all’articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico” e nell’articolo 1 della citata legge risultano espressamente previsto che “sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli”;
  • il successivo art. 8 dispone che “Per il rilascio di licenza d’uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all’ente preposto una copia del certificato di collaudo con l’attestazione, da parte dell’Ufficio del Genio Civile, dell’avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 7”.

Queste prescrizioni non sono mai state depositate e pertanto l'opera è abusiva.

No alla sanzione, scatta la ruspa

Il Tar giudica infondato anche il terzo motivo di ricorso, atteso che, contrariamente a quanto dedotto, le opere realizzate in violazione delle prescrizioni contenute nella legge 1086/1971 comportano l’adozione della sanzione della demolizione e non la semplice sospensione.

Sul punto gioverà ricordare che la giurisprudenza maggioritaria è consolidata nel ritenere, alla stregua dell’art. 94 dpr 380/01, che l’autorizzazione sismica, sebbene non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA) è pur sempre condizione di efficacia dello stesso e, quindi, è necessaria per l’inizio dei lavori (cfr. Tar Campania Napoli Sez. VIII 7 maggio 2013 n. 2356; TAR Lazio Latina 7 febbraio 2018 n. 243; Cass. Pen. Sez. III 9 luglio 2008 n. 38405).

Nel caso di specie, l’acquisizione della autorizzazione sismica era prescritta espressamente dal titolo assentito e si poneva come condizione di efficacia dello stesso. Il titolo edilizio imponeva quindi alla parte di munirsi della previa acquisizione del collaudo statico delle opere.

In definitiva, legittimamente il comune ha irrogato la sanzione demolitoria, a fronte di un opera realizzata in violazione dell’art. 32 comma 1, lett. f) del dpr 380/2001 che sanziona con la demolizione le opere realizzate in spregio della normativa antisismica. In proposito gioverà ricordare che “il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è, in conformità al principio del tempus regit actum, quello vigente al momento della comminatoria della sanzione e non già quello in vigore all’epoca di realizzazione dell’abuso (in termini, Tar Campania Napoli, sez. II, sent. 6/7/18 n. 4501) e deve essere, pertanto, determinato alla luce della qualificazione che esso riceve alla data in cui il potere sanzionatorio è esercitato” (così, da ultimo, questa Sezione, sent. 28/2/19 n. 1141).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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