Agenzia delle Entrate: i soggetti che avevano iniziato le procedure autorizzative antecedentemente alla modifica normativa hanno la possibilità presentare un'asseverazione tardiva, ma ad alcune condizioni
Torna, tra noi, l'asseverazione tardiva del Sismabonus: l'Agenzia delle Entrate, nella risposta 513 del 2 novembre 2020, si occupa infatti del caso di due società che hanno acquistato le quote per due immobili:
Questi due fabbricati saranno poi oggetto di demolizione e ricostruzione per l'ottenimento di 2 fabbricati residenziali, con 8 alloggi totali, per i quali le società sono in procinto di depositare voltura del titolo abilitativo.
Considerato che l'intervento riguarda immobili siti in zona a rischio sismico 3 e comporterà una riduzione del rischio sismico dei nuovi fabbricati, con passaggio ad una o più classi di rischio inferiore, si chiede se i potenziali acquirenti possano fruire delle detrazioni previste dall'art.16, comma 1-septies del DL 63/2013 (cioè del Sismabonus), nel caso di trasferimento delle unità immobiliare entro i 18 mesi dalla conclusione dei lavori.
Si chiede quindi se i futuri acquirenti possano fruire della richiamata detrazione:
Il Fisco ricorda che quanto già sottolineato con circolare n. 19/E del 2020, ovverosia che i soggetti che avevano iniziato le procedure autorizzative antecedentemente alla modifica normativa hanno la possibilità presentare un'asseverazione tardiva.
Ma nel caso specifico la data della richiesta del permesso di costruire è datato novembre 2019, data successiva all'entrata in vigore dell'art. 8 del DL 34/2019 (DL Crescita) che ha esteso il Sismabonus anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3. Inoltre, l'articolo 3, comma 3, del D.M. 58/2017, in vigore al momento della presentazione del permesso di costruire, prevedeva la contestuale presentazione dell'asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo. Solo successivamente, a seguito delle modifiche effettuate dal decreto del MIT del 9 gennaio 2020, n. 24 è stato previsto che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Tale disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e cioè dal 16 gennaio 2020.
LA RISPOSTA N.513 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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