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I trainanti e i trainati del Superbonus: se gli interventi antisismici trainano gli impianti solari fotovoltaici

Agenzia delle Entrate: possono essere "trainati" da un intervento antisismico "trainante" solo gli interventi consistenti nell'istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

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Siamo davvero nello specifico, ma anche nel dettaglio importante, addentrandoci nella risposta 523 del 4 novembre 2020 del Fisco sul Superbonus 110% che va a toccare svariati aspetti, tra i quali i limiti di spesa, il frazionamento degli immobili e il collegamento tra interventi trainanti e trainati.

Nel caso prospettato, l'Istante è proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, avente categoria catastale A/2, sul quale intende effettuare lavori di ristrutturazione edilizia che comportano l'ampliamento e il frazionamento dell'edificio in due unità residenziali. Tali lavori comprendono interventi "trainanti" sia antisismici che di riqualificazione energetica, da effettuarsi congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico "trainati", quali la realizzazione di impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, la sostituzione degli infissi e delle persiane, l'installazione di schermature solari, l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione di impianto solare fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo integrato, nonché la realizzazione di un impianto collettore solare.

La richiesta

Il contribuente ha presentato un progetto di ristrutturazione edilizia, che prevede l'ampliamento e il frazionamento in due unità residenziali di un vecchio fabbricato unifamiliare di sua proprietà ricadente nella zona classificata a rischio sismico "3".

Si chiede, nello specifico:

  1. se i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da considerare sull'unica unità immobiliare presente prima dell'intervento o sulle due unità immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento;
  2. se per usufruire dell'agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento (calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000) deve dimostrare comunque la presenza dell'impianto, nonostante gli interventi "trainanti" siano il sismabonus e l'isolamento termico;
  3. qualora la risposta al precedente quesito sia affermativa, se per dimostrare la presenza dell'impianto di riscaldamento sia sufficiente:
    • la presenza del contatore del gas con il rispettivo numero;
    • l'attestato di intervento di sigillatura del misuratore dell'impianto risalente al 2010;
    • la presenza di tre camini con le rispettive canne fumarie.

Interventi trainati e trainanti

La circolare n. 24/E del 2020 - sottolinea l'Agenzia delle Entrate - ricomprende, tra gli interventi "trainati", anche:

  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
  • l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Per gli interventi "trainati" di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo la medesima circolare ha precisato che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla "installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus".

Facendo riferimento a queste indicazioni, si ritiene possano essere "trainati" da un intervento antisismico "trainante" solo gli interventi consistenti nell'istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo. Come precisato nella recente risoluzione 60/E/2020, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

In definitiva, l'Istante può beneficiare contemporaneamente del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficienza energetica "trainanti" e, conseguentemente, per gli interventi "trainati" indicati.

I limiti massimi di spesa

Qualora, quindi, siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con ingresso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico - interventi "trainanti" - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici - interventi "trainati" - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.

Le risposte dirette

  • quesito 1. nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Nel caso prospettato, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni. Da ciò consegue che nel caso di specie, l'Istante, quale limite di spesa, ha quello riferito alla singola unità immobiliare inizialmente esistente;
  • quesiti 2 e 3. anche ai fini del Superbonus è necessario che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell'immobile oggetto di intervento. Considerata la presenza di tre camini nell'immobile sul quale saranno effettuati gli interventi prospettati, l'Istante potrà accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia un salto di due classi energetiche dell'edificio da prima a dopo gli interventi, come da apposita asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato.

LA RISPOSTA N.523 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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