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Bonus Facciate, è sempre questione di visibilità: niente sconto del 90% per le pareti completamente nascoste

Agenzia delle Entrate: le pareti nascoste completamente, anche se costituenti il perimetro esterno degli edifici, non concorrono al miglioramento del decoro urbano e non sono agevolabili

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Serve assolutamente che le pareti e i prospetti dell'edificio sui quali si effettuano i lavori 'passibili' di Bonus Facciate siano visibili, del tutto o almeno in parte. Altrimenti, anche se fanno parte del perimetro esterno, non rientrano nel 'confine' dell'agevolazione ex art. 1 commi 219-224 della legge di bilancio 2020.

Lo si evince, ancora una volta verrebbe da dire, dall'Agenzia delle Entrate che, nella risposta n.522 del 4 novembre 2020, ha di fatto chiarito che:

  • accedono al Bonus Facciate i lavori sui prospetti esterni di una palazzina multipiano a blocco, parte di un complesso residenziale, anche se solo parzialmente visibili dalla strada pubblica, perché coperti dalla muratura di recinzione o da altri edifici dello stesso complesso;
  • NON accedono al Bonus Facciate gli interventi sulle pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada e quindi non visibili.

La domanda

Il Condominio istante rappresenta che lo stabile è costituito da una palazzina residenziale multipiano a blocco, priva cioè di chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, appartenente ad un complesso residenziale composto da più palazzine che si affacciano su strade private interne, visibile solo parzialmente dalla strada pubblica, poiché nascosta dagli altri edifici e dalle murature di recinzione.

Si chiede quindi se per tutte le quattro facciate esterne nella loro interezza, può accedere alla detrazione del 90 per cento prevista dal Bonus Facciate.

Bonus Facciate: se si vede (anche parzialmente) ok, altrimenti no

E' la circolare 2/2020 sul Bonus Facciate, a essere chiamata in causa per dirimere la questione. Il documento precisa infatti che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi (comma 221) comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucroesterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”, comunque visibili dalla strada, in modo da contribuire al miglioramento del decoro urbano e, nel dettaglio, quelli sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Devono quindi considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

LA RISPOSTA N.522/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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