Sismica | Urbanistica
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Agibilità di una scuola in zona sismica e NTC: il cambio d'uso in aumento richiede la verifica di vulnerabilità

Tar Reggio Calabria: il cambio di destinazione d’uso funzionale senza opere strutturali da oratorio a scuola è da assoggettare alla verifica di vulnerabilità sismica

Attenzione a tutti i collegamenti che intercorrono tra la normativa antisismica e quella urbanistica quando si parla di scuole in zone 'rosse'. La sentenza 557/2020 dello scorso 17 settembre del Tar Reggio Calabria, in tal senso, è davvero interessante perché tratta il caso di una scuola (sia materna che elementare) realizzata in un immobile di proprietà di una Fondazione religiosa che, in passato, aveva già ospitato per scariati anni l'asilo infantile del comune.

L'agibilità negata

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale negava l’agibilità dell’immobile da destinarsi ad uso scolastico, motivando che “relativamente alle NTC 2018, ha delle limitazioni prescrittive in ordine alla destinazione d’uso finale, pertanto alle attuali condizioni strutturali con la perizia giurata, non può essere utilizzato per uso scolastico, in quanto per tale uso è prevista una classe sismica pari a 3, ottenibile solo con interventi di adeguamento sismico strutturale previa indagine di vulnerabilità sismica finalizzata a definire il grado di rischio attualmente in atto”.

La questione sostanziale attorno alla quale ruota l’intera controversia è se all’immobile di proprietà della Fondazione ricorrente, in quanto edificio “esistente” all’epoca della presentazione della segnalazione certificata di agibilità (SCA), sia o meno applicabile il capitolo 8 delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018 entrate in vigore il 17 gennaio 2018), nella parte in cui prescrive l’obbligo di verifica della vulnerabilità sismica della struttura, finalizzata, come testualmente recita il primo dei provvedimenti impugnati, “a definire il grado di rischio attualmente in atto”.

In definitiva, l’indagine sulla sicurezza sismica dell’edificio doveva necessariamente uniformarsi all’art. 8 delle NTC 2018 (entrate in vigore il 17.01.2018) e ai cogenti parametri di vulnerabilità sismica L1 ed L2 dalle stesse previste e che il “rapporto di prova di carico del 12/12/2019" non fosse valido perché eseguito su una struttura di cui non si conosce il grado di sismicità e, per giunta, potenzialmente dannoso per le strutture stesse”.

Quando serve l'analisi di vulnerabilità sismica?

Il Tar osserva che l'oggetto del contendere è stabilire se il dichiarato mutamento di destinazione d’uso funzionale (senza opere strutturali) di un edificio esistente (da oratorio e/o luogo di culto a scuola dell’infanzia), comporti la necessità di raggiungere i requisiti di adeguamento sismico tramite una più approfondita valutazione di sicurezza congruente alla classe sismica 3, nella quale vengono normativamente inquadrati gli immobili adibiti ad uso scolastico, indagine quest’ultima diversa, per presupposti e finalità, dalla verifica di idoneità statica, pur asseverata in atti da parte ricorrente.

Secondo il Collegio, sul piano strettamente formale, la risposta al predetto interrogativo è positiva e, di conseguenza, i provvedimenti impugnati resistono al ricorso.

Il paragrafo 8.1 delle NTC 2018 definisce costruzione “esistente” quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura portante completamente realizzata. L’immobile di proprietà della Fondazione sicuramente lo è, in quanto edificata in epoca antecedente al 1960 e destinata ad oratorio e/o edificio di culto, essendo irrilevante l’utilizzo di fatto che, ad intervalli intermittenti nel tempo, l’immobile abbia ricevuto.

Ma nel 'nostro' caso, la destinazione finale dell’edificio esistente inerisce ad una funzione riconducibile ad una classe d’uso differente alla stregua della classificazione proposta dal par. 2.4.2 delle NTC 2018.

Nel caso in cui vi sia cambio di destinazione d'uso soltanto funzionale e cioè senza opere, il paragrafo 8.3 delle NTC 2018, così come chiarito dalla circolare esplicativa del MIT n. 7 del 21.01.2019, prescrive che “Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni: “cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore.

Nella fattispecie, l’ipotesi assunta, pur implicitamente, dall’amministrazione comunale, è proprio quella del cambio di destinazione d’uso dell’immobile da oratorio (classe d’uso II, per appartenere, in mancanza di prova contraria, a costruzioni il cui utilizzo prevede “normali affollamenti”) a scuola (classe d’uso III inerente, viceversa, ad “affollamenti significativi”), richiedente formalmente l’obbligo della previa valutazione di vulnerabilità sismica e ciò senza che la ricorrente abbia espressamente dedotto alcuna specifica doglianza in ordine alla sussistenza di classi d’uso non omogenee tra loro ritenuta dalla P.A..

Il cambio della classe d’uso “in aumento” determina, quindi, la necessità, anche in ossequio alla natura cautelare delle norme che vengono in rilievo, di effettuare per gli edifici esistenti da adibirsi ad uso scolastico la valutazione della sicurezza in conformità ai dettami delle NTC 2018, a valle della quale sarà possibile stabilire se l’uso della costruzione possa continuare senza interventi o se sia necessario aumentare la sicurezza mediante accorgimenti strutturali mirati.

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