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Autorizzazioni sismiche: cambiano le procedure per la Regione Lazio

Dal 28 ottobre 2020 è in vigore nella Regione Lazio il nuovo Regolamento 26 ottobre 2020, n. 26 della Regione Lazio

Dal 28 ottobre 2020 è in vigore nella Regione Lazio il nuovo Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Numerose novità per i progettisti. Nel Regolamento definite anche le modalità di utilizzo dell'applicativo informatico Opengenio.

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Dopo la deliberazione di Giunta regionale del 20 ottobre 2020, n. 724, la Regione Lazio ha adottato il nuovo “Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico“, pubblicato il 27.10.2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 129.

Con l'arrivo del nuovo regolamento viene abrogato il precedente Regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche.

Cambiano le procedure per le autorizzazioni sismiche nel Lazio

Il presente regolamento, al fine di semplificare ed aggiornare le procedure per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica disciplina, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380 (TUE) e successive modifiche, i criteri, le modalità e le procedure per:

a) il rilascio dell’autorizzazione sismica;

b) la presentazione dei progetti;

c) la denuncia dell’inizio e della fine dei lavori;

d) la presentazione dei collaudi statici;

e) la repressione delle violazioni della normativa sismica;

f) l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche;

g) l’espletamento dei controlli.

Per agevolare il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, nel regolamento vengono definite le modalità di utilizzo dell'applicativoinformatico denominato OPENGENIO, che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti, Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

OPENGENIO

La nuova piattaforma OPENGENIO per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica consente agli operatori professionali ed ai cittadini di poter operare in maniera totalmente digitalizzata, eliminando il cartaceo e permettendo ai diretti interessati di poter monitorare da casa, in ogni momento, lo stato di avanzamento della pratica presentata ampliando le funzionalità fornite dalla precedente piattaforma S.I.T.A.S. e migliorando la facilità d’uso e l’interazione con gli utenti.

Numerose sono le modifiche apportate al vecchio regolamento

Innanzitutto non vi è distinzione tra opera pubblica e opera privata. L’autorizzazione sismica preventiva è prevista solo per gli “Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”, che comprendono le sopraelevazioni, gli interventi di adeguamento e miglioramento nelle zone sismiche 1 e 2a, mentre per le classi d’uso III e IV e le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie (elencate nell’art.6) anche la zona sismica 2b.

Questi interventi sono soggetti a controllo, al parere della Commissione sismica e ad autorizzazione preventiva.

Negli altri casi di zona sismica 2b e 3 i lavori possono iniziare con la richiesta e l’autorizzazione sismica è rilasciata in corso d’opera. Per gli “Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” è previsto comunque il controllo per le classi d’uso III e IV delle zone 3a e 3b e per le classi d’uso I e II su un campione estratto con le note percentuali del 15% per le zone sismiche 1, 2a e 2b e del 5% per le zone sismiche 3a e 3b.

Di seguito si riporta l'articolo relativo alla richiesta di autorizzazione sismica

Art. 4 Richiesta di autorizzazione sismica

1. In tutto il territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione e sopraelevazione deve richiedere l’autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall’area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

2. In attuazione del comma 1, ai fini della richiesta di autorizzazione sismica per la realizzazione delle diverse tipologie degli interventi, rispettivamente, rilevanti, di minor rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità previsti dall'articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e dalle linee guida, si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 6, rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, chiunque intenda procedere a costruzioni e sopraelevazioni, deve acquisire, prima dell’inizio dei lavori e previa presentazione di apposita istanza ai sensi del comma 3, la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio di cui al comma 1;
b) per gli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 7, rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, è previsto l’inizio dei lavori contestualmente alla richiesta di autorizzazione sismica;
c) per gli interventi privi di rilevanza di cui all’articolo 8 non è prevista la richiesta di autorizzazione sismica.

3. La richiesta di autorizzazione sismica per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), redatta secondo l’allegato A al presente regolamento ed il progetto esecutivo redatto in conformità al paragrafo 10 delle NTC sono accompagnati, salvo quanto previsto al comma 6, da una dichiarazione del progettista che asseveri:

a) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
b) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 93, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;
c) la coerenza e la conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture con quello architettonico.

4. Le varianti sostanziali in corso d’opera seguono lo stesso iter procedurale previsto per il progetto originario ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto stabilito per le varianti non sostanziali previste dall’articolo 15, comma 4, e dall’Allegato A al presente regolamento.

5. La richiesta di autorizzazione sismica ed il progetto esecutivo relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi informaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dai professionisti individuati dall'articolo 93, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, tramite l’applicativo OPENGENIO che rilascia il protocollo di presentazione.

6. Al fine di semplificare le procedure amministrative, la protocollazione della richiesta di autorizzazione sismica è contestualmente inviata dal sistema OPENGENIO al SUE o al SUAP di competenza, per gli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. La stampa della certificazione dell’avvenuto ricevimento della posta elettronica certificata vale come attestazione di avvenuto deposito, per quanto attiene alla regolarità ed alla completezza della documentazione, ferma restando la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito.

7. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione sismica relativa agli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti, è presentata la certificazione prevista dall’articolo 90, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. Tale certificazione è rilasciata dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio, previa istruttoria del responsabile del procedimento e su parere della Commissione sismica di cui dell’articolo 3.

8. L’autorizzazione sismica preventiva, l’autorizzazione sismica in corso d’opera o l’attestazione di avvenuto deposito di cui all’articolo 13, comma 3, sono rinnovabili o prorogabili con le stesse modalità previste al comma 2, tramite presentazione di una nuova richiesta e del versamento del contributo dei diritti d’istruttoria e conservazione dei progetti di cui all’articolo 20.

9. Il direttore regionale competente in materia di lavori pubblici può ripartire tra le strutture regionali del Genio civile le richieste di autorizzazione sismica pervenute sulla base di criteri che tengano conto dell’ambito territoriale di competenza delle singole strutture, e, in via subordinata, delle risorse umane assegnate.

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