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La tettoia dell'autofficina non è mai una pertinenza: senza permesso è abusiva e va demolita

Tar Lazio: la pertinenzialità di una tettoia ai fini edilizi ed urbanistici può sussistere solo laddove essa sia preordinata ad una oggettiva esigenza di un edificio principale

Tre tettoie rispettivamente di 142, 223 e 190 mq 'a uso autofficina' non sono pertinenze edilizie ma nuove costruzioni e, pertanto, senza il permesso di costruire da demolire.

Lo ha affermato il Tar Lazio nella sentenza 11379/2020 dello scorso 4 novembre, dove si evidenzia in primis che, secondo la tradizionale definizione accolta dalla giurisprudenza, per “nuova costruzione” si intende la realizzazione di un manufatto che, anche se non stabilmente fissato al suolo, è destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, senza che rilievi la sua eventuale precarietà strutturale, a meno che non sia rivolto ad uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti o specifici (quindi con irrilevanza del materiale utilizzato; cfr. T.A.R. , Roma , sez. II , 24/06/2020 , n. 7058; Consiglio di Stato , sez. VI , 12/05/2020 , n. 2981; Consiglio di Stato , sez. II , 06/04/2020 , n. 2304; coerentemente, l’art. 6 del DPR 380/2001 include nell’attività edilizia libera le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, da rimuoversi comunque entro 90 giorni).

Secondo il ricorrente, si tratterebbe di opere non ricadenti nelle prescrizioni normative ai fini dell’applicabilità degli artt. 3 e 10 del DPR 380/2001, essendo le tettoie, di dimensioni medie, aperte sui lati e non costitutive di volumi; sarebbero opere a natura pertinenziale, accessorie all’attività strumentale del sedime; troverebbe applicazione il regime di attività di edilizia libera di cui al DM 2 Marzo 2018 (cd. Glossario), i manufatti avrebbero struttura leggera, priva di elementi di fissità (materiale plastico e lamieroso, a copertura e protezione di parti meccaniche e plastiche provenienti dalla demolizione dei mezzi).

Per il Tar, tutto questo 'non tiene' poiché:

  1. dall’esame della documentazione tecnica e fotografica, risulta che i manufatti dei quali è ordinata la demolizione con il provvedimento impugnato, in ragione della loro consistenza e destinazione funzionale, sono soggetti al regime ordinario del permesso di costruire di cui all’art. 10 del DPR 380/2001;
  2. i manufatti in esame sono da considerarsi costruzioni essendo rivolti a soddisfare esigenze permanenti dell’attività di autofficina condotta sull’area del ricorrente;
  3. non soccorre il richiamo di parte ricorrente al “glossario” dell'edilizia libera, che invece depone in senso contrario alle tesi dedotte a fondamento dell’azione (essendo ivi elencati puntualmente i caratteri delle coperture precarie ai fini del regime libero ai nn. 46 e 50, nei quali non rientrano i manufatti come quelli in esame, cfr. T.A.R. , Firenze , sez. III , 07/02/2020 , n. 175).
  4. non è possibile riconoscere una qualsiasi natura pertinenziale nei manufatti di cui si discute.

La pertinenzialità delle tettoie

In primo luogo, la pertinenzialità di una tettoia ai fini edilizi ed urbanistici può sussistere solo laddove essa sia preordinata ad una oggettiva esigenza di un edificio principale (cfr. Consiglio di Stato , sez. II , 15/07/2020 , n. 4576), non già di una attività economica che viene svolta in gran parte all’aperto, dovendosi in questo caso propendere per un uso funzionale della tettoia del tutto autonomo e quindi suscettibile di essere valutato separatamente dal suolo (mancando peraltro un edificio principale al quale riferirsi).

In ogni caso, le tettoie delle quali si ordina la demolizione accedono alla costituzione di un ampio complesso lavorativo e produttivo, del quale rappresentano elemento essenziale, tanto da ospitare al loro interno ambienti a loro volta chiusi, adibiti ad uffici o altri luoghi di lavoro.

Insomma: sono nuove costruzioni e serviva il permesso di costruire.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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