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Manutenzione impianti: l'Iva agevolata non è per tutti! Impianti per abitazioni sì, attrezzature da lavoro no

Agenzia delle Entrate: gli interventi di manutenzione ordinaria possono beneficiare dell’Iva agevolata al 10% se previsti obbligatoriamente per legge e se effettuati su edifici a prevalente destinazione residenziale

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L'aliquota agevolata IVA del 10 per cento che si applica alle attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (regolate dal dpr 162/1999) è estensibile a tutte le attività di verifica periodica rese obbligatorie da altre disposizioni di legge?

E' questo il 'succo' della domanda che un'assocazione ha posto al Fisco in merito alla risposta n. 18 del 2019 - resa in sede di consulenza giuridica - e, in particolare, al parere relativo al Quesito 3, secondo cui "alla luce della prassi sopra richiamata si ritiene, quindi, che le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria".

Interventi di manutenzione ordinaria e obbligatoria: definizione e perimetro

Le Entrate, in primis, chiariscono che tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici.

Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Iva agevolata per le manutenzioni: quando?

Il 'documento' di prassi al quale fare riferimento per questo tipo di interventi è la circolare 15/2018, dove si evidenzia che la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.

Come disposto nella risoluzione del 4 marzo 2013, n. 15/E, "la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento".

In definitiva:

  • le manutenzioni di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi possono beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento a condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
  • le verifiche periodiche sulla sicurezza e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro NON beneficiano dell'Iva agevolata in quanto "attrezzature da lavoro" e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.

LA CONSULENZA GIURIDICA N.11/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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