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Le vie e le piazze dei centri storici sono beni culturali: qualsiasi intervento senza autorizzazione è reato

Cassazione: l'esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi nell'art. 10 d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione, è punita ex art.169 d.lgs. 42/2004

Attenzione ai lavori edilizi, di qualsiasi tipo, anche di manutenzione ordinaria, nei centri storici senza autorizzazione paesaggistica perché scatta il reato penale edilizio con pene piuttosto significative (art.169 d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Lo ricorda la Cassazione Penale in una serie di sentenze (dalla n.31758 alla n.31763 del 2020 e la n. 31521/2020), riferite ai lavori edilizi per delle strutture (dehors e similari), eseguiti da alcuni titolari di esercizio commerciale in zona soggetta a vincolo di tutela ex art. 10 comma 4 lett. g) d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione della Soprintendenza ex art. 21 comma 4 d.lgs. 42/2004.

Per tutti questi casi il Tribunale di Benevento, accogliendo il riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 20 aprile 2020, ritenendo insussistente il fumus dei reati contestati ex art. 172, in relazione all'art. 45 del d.lgs. 42/2004 e 169, in relazione all'art. 21 del d.lgs. 42/2004.

Le strade e le piazze dei centri storici sono sempre beni culturali

Riepilogando: per il Tribunale del riesame, poiché la struttura è stata realizzata in una strada del centro storico, la strada stessa non sarebbe bene culturale in sé ma richiederebbe la definizione del procedimento amministrativo di verifica dell'interesse pubblico ed il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ex art. 12 e 13 d.lgs. 42/2004. Tali provvedimenti non sarebbero stati emessi, sicché le strade del centro storico di Benevento non potrebbero essere qualificate bene culturale.

La Cassazione è di diverso avviso.

Secondo il costante orientamento della giustizia amministrativa, condiviso in questa sede, le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell'ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del d.lgs. 42/2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice.

Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art.12.

Ai sensi dell'art. 21 comma 4, quindi, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. L'esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi nell'art. 10 d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione, è pertanto punita ex art. 169 d.lgs. 42/2004, salvi gli effetti del cd. decreto rilancio.

Il principio di diritto

Aldilà degli aspetti procedurali e dei cavilli che, alla fine, portano al rigetto del ricorso, le pronunce sonop di primario interesse per riaffermare il principio di diritto per il quale:

  1. nelle zone A (centri storici delle città), sia le piazze che le strade e gli spazi pubblici in genere sono vincolati "ope legis" come bene culturale;
  2. chiunque agisce in detti spazi è tenuto a presentare il progetto alla Soprintendenza e solo dopo avere ottenuto il nulla osta di bene culturale, può procedere con le altre norme siano esse edilizie/sismiche/ecc. Ad esempio, tutti gli scavi effettuati nei centri storici anche per %G o similari, devono essere previamente autorizzati dalla Soprintendenza, come opere precarie ed altre opere anche di concessionari di suolo pubblico (ad es. edicole e similari).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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