Sismabonus
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L'ecosismabonus per installazione centrale termica o collettori vale sia per i privati sia per aziende e società

Agenzia delle Entrate: il bonus combinato sisma-eco può essere fruito anche ai soggetti Ires, se l'intervento a cui si riferisce riguarda una parte comune di edificio condominiale e interessa il suo involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

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L'ecosismabonus previsto dall'art.14, comma 2-quater.1 del decreto-legge 63/2013 - per il cui beneficio l'intervento deve riguardare una parte comune di edificio condominiale e deve interessare il suo involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda - può essere fruito anche dai soggetti IRES, cioè aziende e società.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta 549/2020 dello scorso 13 novembre, riferita ad un interpello di una società per un'intervento di ristrutturazione edilizia che prevede, «tra gli altri, lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica, delle parti comuni condominiali dell'edificio, così come previsto dagli artt. 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63». L'istante sosterrà «interamente le spese per i richiamati lavori», che avranno «un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio».

L'istante quindi chiede se, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici la società chiede di conoscere se, a seguito della spesa sostenuta per gli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, che intende porre in essere sulle parti comuni dell'immobile di cui è proprietario:

  1. possa beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 14, comma 2-quater.1 del DL 63/2013 nella misura dell'80% o all'85% dell'ammontare delle spese sostenute (non superiori a 136.000 euro);
  2. se il beneficio fiscale previsto dall'art.14, comma 2-quater.1 del DL 63/2013 «possa essere esteso ad ulteriori interventi di efficientamento energetico previsti dal citato articolo 14, quali, ad esempio, la sostituzione della centrale termica o l'installazione di collettori solari eseguiti nell'ambito del medesimo intervento edilizio».

Ok all'ecosismabonus per i soggetti IRES. Le specifiche

Le Entrate precisano inanzitutto che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 63/2013 (Sismabonus).

Pertanto l'ecosismabonus può essere fruito, in alternativa alle agevolazioni "ecobonus" e "sismabonus", dai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come " strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

In relazione alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-quater.1 del DL 6372013 resta fermo quanto già chiarito con la circolare n. 19/E del 2020, per cui la locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6).

In tal caso, pertanto, l'unico proprietario (o i comproprietari) dell'intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

Per quanto concerne il quesito n. 2, tenuto conto dei chiarimenti forniti al quesito n. 1 con riferimento alla risoluzione 34/E del 25 giugno 2020, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quater.1 del DL 63/2013 la detrazione di cui si tratta è riferibile alle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Ne consegue che gli interventi descritti dall'istante (la sostituzione della centrale termica o l'installazione di collettori solari eseguiti nell'ambito del medesimo intervento edilizio), nel presupposto che presentino i requisiti per essere inclusi tra gli interventi di riqualificazione energetica menzionati nel medesimo art.14, potranno essere ammissibili alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-quater.1 sopracitato.

LA RISPOSTA 549/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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