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Bonus Covid-19 adeguamento luoghi di lavoro: non vale per verande, porticati e lavori edilizi extra

Agenzia delle Entrate: lo sconto si applica esclusivamente agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie, stabiliti da disposizioni normative o dalle linee guida delle amministrazioni

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Attenzione a non confondere il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art.120 del DL Rilancio con una specie di "simil Superbonus" (artt.119 e 121), perché le due fattispecie sono completamente diverse.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta 545/2020 del 12 novembre scorso, rispondendo ad un dubbio interpretativo sulla dicitura «ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense» dell'art.120 DL 34/2020, che secondo l'istante potrebbe far pensare che siano gli unici interventi edilizi ammessi.

L'Istante avrebbe 'voluto' che rientrassero nel perimetro anche l'adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area per la somministrazione di alimenti e bevande, tramite la posa di un pavimento facilmente sanificabile e l'apposizione di chiusure perimetrali ed elementi riscaldanti che consentano di utilizzare l'area anche nei periodi freddi, al fine di recuperare i posti a sedere interni persi a causa dell'imposizione del distanziamento sociale; la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture; la realizzazione di un percorso interno protetto, rispondente alla normativa sugli ambienti di lavoro, per portare il materiale dal piano seminterrato, all'interno dell'esercizio di somministrazione, tramite la realizzazione di un adeguato parapetto per la scala interna e delle porte di comunicazione interna; la realizzazione di una ulteriore zona esterna coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo, nel rispetto del distanziamento sociale.

Cosa prevede il Bonus adeguamento luoghi di lavoro

L'articolo 120 del Decreto rilancio ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del menzionato DL Rilancio.

Gli interventi agevolabili

  1. gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente:
    • a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
    • b. gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").
  2. gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Interventi edilizi extra non c'entrano nulla

In definitiva, il Fisco risponde 'no' alle richieste, non agevolabili in quanto interventi che lo stesso istante definisce come finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale.

LA RISPOSTA 545/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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