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Intervento di demolizione e ricostruzione: se è recupero edilizio e non nuova costruzione l'IVA è al 10% non al 4

Agenzia delle Entrate: la demolizione di un edificio esistente e la costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria, ove sia qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia dal competente ente territoriale, non può considerarsi come “nuova costruzione” ai fini dell'Iva 4%

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Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, qual'è la discriminante tra Iva al 10 e Iva al 4 per cento? Risponde l'Agenzia dell'Entrate nell'interpello 564 del 27 novembre 2020, dove in pratica si chiarisce che gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato c.d. “Tupini” oppure di una “prima casa” non sono soggetti all’aliquota IVA del 4 per cento prevista dal n. 39) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA, in quanto la demolizione con fedele ricostruzione non configura una “nuova costruzione”, bensì un intervento di recupero di edifici preesistenti.

A tali tipologie di interventi si applica quindi l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

Il caso specifico riguardava la demolizione di un edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria: per il Fisco non è nuova costruzione, ma recupero edilizio. Ne deriva quindi che i relativi contratti di appalto saranno soggetti anch'essu all’aliquota IVA del 10 per cento.

Le Entrate, quindi, hanno chiarito che sono ora ricompresi nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche, nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.

LA RISPOSTA 564/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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