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Contributi a fondo perduto professionisti: ripassare un'altra volta. Niente per i tecnici nel Ristori Quater

Il decreto 157/2020 cd. Ristori Quater proroga alcune scadenze fiscali ma non allarga ai professionisti tecnici delle zone rosse i contributi a fondo perduto dei precedenti provvedimenti

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Niente da fare. Nemmeno nel DL Ristori Quater (157/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 30 novembre 2020) i professionisti tecnici sono considerati 'ristorabili'.

Ieri avevamo anticipato la bozza del provvedimento, ma mancava l'Allegato all'articolo che 'ampliava' i contributi a fondo perduto del primo Decreto Ristori (137/2020) per i lavoratori autonomi e quelle categorie 'martoriate' dall'emergenza Covid-19, soprattutto se inseriti nelle zone rosse (ma anche arancioni) del DPCM 3 novembre 2020.

L'art.6 del decreto 'gazzettato' "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche" dispone che "le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente decreto".

Ma nell'Allegato 1 gli esercenti arti e professioni (cioè i professionisti tecnici) non ci sono. L'estensione riguarda cioè agenti e rappresentanti di svariate tipologie di prodotti/servizi, procaciattori d'affari e mediatori, ma non ingegneri, architetti, ecc.

A questo punto, i professionisti tecnici dovranno attendere la conversione in legge del DL oppure un altro provvedimento.

Contributi a fondo perduto DL Ristori: di cosa si tratta

Si riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato:

  • a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.

In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.