Condoni e Sanatorie | Edilizia
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Condono edilizio, ampliamenti volumetrici e nuove costruzioni: quando la demolizione non vale. Una sentenza guida

La Cassazione, in una recente e interessante pronuncia, affronta temi di assoluto rilievo quali condono edilizio, limiti volumetrici e ordinanze di demolizione

E' sicuramente una di quelle sentenza da cerchiare in rosso, la n. 34361/2020 del 3 dicembre 2020 della Corte di Cassazione, visto che tratta temi sempre attuali e importanti afferenti la 'sanatoria edilizio-urbanistica', leggasi condono edilizio.

Terzo condono, istanze separate, limiti volumetrici

L'oggetto del contendere è rappresentato da una sentenza di rigetto di un condono edilizio emesso a fronte delle due istanze (presentate, rispettivamente, per il primo e per il secondo piano di un medesimo fabbricato), in quanto - secondo il Giudice - non teneva conto dei limiti di aumento volumetrico previsti dall'art. 32 comma 25 del DL 269/2003 (convertito con legge n. 326/2003, cd. Terzo Condono edilizio). Nella specie i locali al primo e al secondo piano (costituenti nuova costruzione residenziale) superavano certamente il limite previsto del 30% della costruzione originaria. Inoltre non risulta rispettato il limite dei 750 metri cubi per ciascun piano, atteso che la relazione tecnica allegata all'istanza non prende in considerazione il volume del torrino e del vano scala.

La ricorrente sosteneva che il G.E., pur riconoscendo che le due istanze di condono si riferivano a due distinte costruzioni residenziali che costituivano ampliamento di altro preesistente fabbricato, con conseguente applicabilità del limite del 30% in più, non ha però tenuto conto che in alternativa era previsto il limite volumetrico dei 750 mc per ciascuna istanza, limite certamente (ed ampiamente) rispettato, a nulla rilevando il fatto che il calcolo a corredo della domanda di condono non ha tenuto conto del volume della scala e del torrino, atteso che esso era certamente insufficiente a raggiungere, in ambedue i casi, il volume massimo di 750 metri cubi.

Terzo Condono Edilizio: differenze tra ampliamenti e nuove costruzioni

La Cassazione da ragione alla ricorrente, premettendo che l'art. 32 comma 25 del DL 269/2003 prevede la sanabilità delle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

Viene in sostanza operata una distinzione tra:

  • meri ampliamenti delle opere preesistenti, quale che ne sia la destinazione d'uso (per i quali vale, in alternativa, il limite del 30% del volume aggiuntivo o dei 750 metri cubi di ampliamento);
  • nuove costruzioni, sanabili solo se di tipo residenziale e con il limite massimo dei 750 metri cubi per ogni singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria, con l'ulteriore condizione che la nuova costruzione non superi, complessivamente, i 3.000 metri cubi di volume.

I criteri corretti

Nel caso di specie, il G.E. qualifica le opere in questione - correttamente - come nuova costruzione avente destinazione residenziale, ma in relazione alla quale non é però conferente né il richiamo al limite massimo del 30% di volume aggiuntivo, né quello alla giurisprudenza ivi richiamata (atteso che la sentenza Sez. 3, n. 762 del 02/12/2010, ric. Buonocore, si riferisce all'inapplicabilità del condono alle costruzioni ad uso diverso da quello residenziale).

Ciò significa che, per un compiuto esame di legittimità del provvedimento di permesso di costruire in sanatoria, il G.E. avrebbe dovuto prendere più specificamente in esame i limiti volumetrici di pertinenza delle nuove costruzioni a destinazione residenziale in base alla disposizione di riferimento (art. 32, comma 25, D.L. 269/2003, convertito con legge 326/2003). Avrebbe cioè dovuto considerare il limite dei 750 metri cubi per ciascuna richiesta di sanatoria (limite cui il G.E. fa unicamente un cenno, senza chiarire se il mancato computo del torrino e del vano scala nel volume di ciascun piano si riferisca a opere tali da comportarne il superamento), nonché la volumetria massima complessiva di 3.000 metri cubi.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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