Superbonus | Bonus facciate
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Bonus Facciate e Superbonus 110 combinati con lavori di riduzione del rischio sismico e interventi sulla facciata

Il MEF spiega in che modo, se si devono effettuare sia lavori di riduzione del rischio sismico sia interventi sulla facciata dell’edificio, è possibile usufruire sia del Superbonus 110 che del Bonus Facciate

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Nell'oceano di chiarimenti e di FAQ alla voce "Superbonus 110%", dopo la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento del 24 novembre 2020 del sottosegretario al MEF Villarosa, troviamo anche risposte interessanti e particolari sui 'casi limite' che coinvolgono sia il Bonus Facciate 90% che il Superbonus 110%.

Balconi: ok al 110% se...

Se i lavori di coibentazione ammessi al Superbonus 110% riguardano anche i balconi, i relativi lavori potranno beneficiare del Superbonus 110%, così come quelli necessari al loro ripristino (per esempio la ripavimentazione).

In caso contrario, se sono presenti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, per i balconi potrebbe trovare applicazione il bonus facciate classico al 90%.

Lavori di riduzione del rischio sismico e sulla facciata: due piccioni con una fava?

Se si effettuano sia dei lavori di riduzione del rischio sismico sia interventi sulla facciata dell’edificio, si può usufruire sia del Superbonus che del Bonus Facciate?

La risposta è SI, ma a condizione che gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel
suo complesso, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamene previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Detrazioni residue per la facciata e nuovo Superbonus

Se un edificio ha già ristrutturato la facciata pochi anni fa, e sta quindi detraendo le spese con le aliquote relative, e ora vuole effettuare lavori di efficientamento energetico dell’involucro può detrarre l’intervento al 110 % oppure vanno scorporate le lavorazioni già in detrazione?

La detrazione in corso per il lavoro concluso sulla facciata procede per le quote residue ed il Superbonus opererà autonomamente. NB - I lavori di efficientamento energetico dell’involucro dovranno essere configurabili come interventi autonomi e non una mera prosecuzione dell’intervento precedente e che permettano di conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal DL Rilancio.

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