Il MEF spiega in che modo, se si devono effettuare sia lavori di riduzione del rischio sismico sia interventi sulla facciata dell’edificio, è possibile usufruire sia del Superbonus 110 che del Bonus Facciate
Nell'oceano di chiarimenti e di FAQ alla voce "Superbonus 110%", dopo la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento del 24 novembre 2020 del sottosegretario al MEF Villarosa, troviamo anche risposte interessanti e particolari sui 'casi limite' che coinvolgono sia il Bonus Facciate 90% che il Superbonus 110%.
Se i lavori di coibentazione ammessi al Superbonus 110% riguardano anche i balconi, i relativi lavori potranno beneficiare del Superbonus 110%, così come quelli necessari al loro ripristino (per esempio la ripavimentazione).
In caso contrario, se sono presenti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, per i balconi potrebbe trovare applicazione il bonus facciate classico al 90%.
Se si effettuano sia dei lavori di riduzione del rischio sismico sia interventi sulla facciata dell’edificio, si può usufruire sia del Superbonus che del Bonus Facciate?
La risposta è SI, ma a condizione che gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel
suo complesso, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamene previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Se un edificio ha già ristrutturato la facciata pochi anni fa, e sta quindi detraendo le spese con le aliquote relative, e ora vuole effettuare lavori di efficientamento energetico dell’involucro può detrarre l’intervento al 110 % oppure vanno scorporate le lavorazioni già in detrazione?
La detrazione in corso per il lavoro concluso sulla facciata procede per le quote residue ed il Superbonus opererà autonomamente. NB - I lavori di efficientamento energetico dell’involucro dovranno essere configurabili come interventi autonomi e non una mera prosecuzione dell’intervento precedente e che permettano di conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal DL Rilancio.
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