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Superbonus per lavori in un bed & breakfast: ok ma solo al 50%! Ecco perché

Agenzia delle Entrate: gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte residenziale di un immobile utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l’esercizio svolto in via professionale dell’attività di bed & breakfast, possono fruire del Superbonus nella misura del 50 per cento

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Altro giro di risposte sul Superbonus 110% del DL Rilancio: partiamo dalla n.570/2020 del 9 dicembre, inerente la possibilità di beneficiare del super sconto per vari lavori che apporterebbero un miglioramento di due o più classi energetiche in un'abitazione unifamiliare non facente parte di un condominio, adibita in parte a Bed and Breakfast, la cui attività è esercitata in forma professionale con partita IVA attraverso una società in nome collettivo.

Superbonus e beni strumentali e/o di impresa

Le Entrate osservano che, ai sensi del comma 9, lettera b) del'art.119 DL 34/2020, sono agevolabili gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10». In base al citato comma 10 tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.

Quindi: la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" (art.65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (art.54, comma 2, del TUIR). Il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Gli immobili promiscui

Si arriva, quindi, al nocciolo della questione. Il Fisco evidenzia che relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 16-bis del TUIR, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.

Importante: con la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E è stato chiarito che la detrazione va ridotta al 50 per cento anche nell'ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale).

E' evidente che tale principio si applica anche per:

  • le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici che fruiscono del Superbonus;
  • le spese per interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall'art.14, del DL 63/2013 (cd. ecobonus) o ammessi al Superbonus.

Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici "residenziali", e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisimici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento.

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