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Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: il "falso innocuo" è generalizzato

La Corte Costituzionale estende il principio del c.d. falso innocuo a beneficio di tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

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Con sentenza 237 del 23 novembre 2020 la Corte Costituzionale, su rimessione del TAR Lazio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.42 comma 4-sexies del d.lgs. 28/2011 – in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – censurando la previsione di legge che, in caso di c.d. falso innocuo (ossia, di errata indicazione della data del titolo autorizzatorio o concessorio, non comportante tuttavia alcun vantaggio per la posizione conseguita dall’impianto in graduatoria), consentiva la regolarizzazione della domanda e la conseguente riammissione agli incentivi solo a beneficio degli impianti eolici che fossero stati ammessi al Registro informatico per l’anno 2012, con esclusione quindi di tutti gli altri impianti da fonti rinnovabili (anche non eolici, e anche per quelli eolici iscritti in Registri afferenti a diverse annualità).

La questione

La questione aveva ad oggetto l’art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. 28/2011 (come introdotto dall’art. 57-quater comma 1 del DL 50/2017, convertito in legge 96/2017), in tema di regolarizzazione delle dichiarazioni presentate in sede di domanda di accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’originaria formulazione della norma stabiliva che, in caso di erronea indicazione della data di conseguimento del titolo autorizzatorio o concessorio dell’impianto (elemento che, in base alla normativa di settore, configura un criterio di priorità nella formulazione della graduatoria degli impianti ammessi agli incentivi, valorizzandosi l’anteriorità del titolo), era nondimeno consentita la regolarizzazione, e quindi l’ammissione dell’impianto agli incentivi, purché l’errore fosse risultato ininfluente nella formazione della graduatoria (c.d. “falso innocuo”).

Questa possibilità era prevista tuttavia – e in ciò risiedevano i dubbi di costituzionalità sollevati dal TAR Lazio – a beneficio di un’unica tipologia di impianti (quelli eolici) e con riferimento ad una sola ed unica annualità (quella del Registro per l’anno 2012). Rimanevano quindi esclusi, dal beneficio della regolarizzazione, tutti gli altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (e, in particolare, quelli idroelettrici, oggetto di una delle controversie portate dinnanzi al TAR rimettente), nonché gli stessi impianti eolici afferenti ad annualità di Registro diverse dal 2012.

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