Superbonus | Isolamento Termico
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Superbonus 110%, isolamento termico e materiali isolanti: nuovi chiarimenti ENEA

L'ENEA ha aggiornato la nota con le indicazioni tecniche e normative per l’ammissibilità a Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate

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Arrivano altri, importanti chiarimenti dall'ENEA sulle prestazioni dei materiali isolanti collegate alla fruizione del Superbonus 110%. Si tratta, quindi, di delucidazioni relative all'idoneità dei prosdotti per l'isolamento termico degli edifici.

L'aggiornamento riguarda una vecchia nota contenente le indicazioni tecniche e normative per l’ammissibilità a Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate, che segue tra l'altro la precedente nota di chiarimento sull’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus, per le quali bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” e dal decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.

L'ENEA precisa che, per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate quando l’intervento è energeticamente influente e il Superbonus 110% bisogna rispettare:

  • i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
  • i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche:
    • per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010;
    • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.

Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

L'Agenzia, infine, dedica una corposa parte alle attuali regole comunitarie e nazionali per i materiali isolanti, distinguendo:

  • quelli con marcatura CE, cioè materiali che hanno norma di prodotto armonizzata o il rilascio di un ETA (European Technical Assessment);
  • quelli senza marcatura CE o marcati CE ma per i quali in DoP (dichiarazione di prestazione) non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio energetico e ritenzione del calore”.

LA NOTA ENEA DEL 2 DICEMBRE 2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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