L'ENEA ha aggiornato la nota con le indicazioni tecniche e normative per l’ammissibilità a Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate
Arrivano altri, importanti chiarimenti dall'ENEA sulle prestazioni dei materiali isolanti collegate alla fruizione del Superbonus 110%. Si tratta, quindi, di delucidazioni relative all'idoneità dei prosdotti per l'isolamento termico degli edifici.
L'aggiornamento riguarda una vecchia nota contenente le indicazioni tecniche e normative per l’ammissibilità a Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate, che segue tra l'altro la precedente nota di chiarimento sull’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus, per le quali bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” e dal decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.
L'ENEA precisa che, per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate quando l’intervento è energeticamente influente e il Superbonus 110% bisogna rispettare:
Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
L'Agenzia, infine, dedica una corposa parte alle attuali regole comunitarie e nazionali per i materiali isolanti, distinguendo:
LA NOTA ENEA DEL 2 DICEMBRE 2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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