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Superbonus 110%: chiarimenti fiscali su visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni

Agenzia delle Entrate: sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e asseverazioni

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Riceviamo da un lettore e pubblichiamo l'interpello n. 909-765/2020 dell'Agenzia delle Entrate Dir. Emilia-Romagna, che verte su alcune problematiche relative al Superbonus 110% che riguardano da vicino i professionisti tecnici.

Nello specifico, l'Istante chiede 'lumi' su parcelle professionali e detrazioni 110%, parcelle per visto di conformità dei CAF o dei professionisti, assicurazioni professionali.

Le Entrate, in primis, evidenziano che l'interpello presentato dall'istante è inammissibile, in quanto i quesiti posti riguardano tematiche che non presentano incertezze nel dettato normativo e, successivamente all'emanazione del DL 34/2020 (Rilancio), sono state trattatate nella prassi dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020. Però poi da alcune indicazioni di massima che è bene riepilogare.

Spese professionali dentro il Superbonus 110%

Il decreto Rilancio prevede che possano rientrare nel superbonus del 110% le spese relative al rilascio di:

  • attestato di prestazione energetica, ovvero l'Ape, che viene richiesto sia prima sia dopo i lavori per determinare il salto di classe energetica dell'edificio in virtù dei lavori effettuati nelle singole unità o nell'intero fabbricato;
  • asseverazione dei tecnici sull'efficacia degli interventi di efficientamento energetico o antisismici e sulla congruità delle spese;
  • visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato per poter effettuare le opzioni alternative alla maxi-detrazione fiscale, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura. La spesa è compresa sia nel caso in cui la cessione o lo sconto vengano effettuati alla fine dei lavori sia quando si decide per gli stati di avanzamento. Il visto non è detraibile se non viene esercitata una di queste opzioni, cioè la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura.

NB - L'Agenzia delle Entrate ha comunque ribadito nella circolare n. 24/E/2020, che per espressa previsione normativa sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e asseverazioni, quindi le cd. parcelle professionali.

Parcelle professionali e Decreto Parametri Bis

Le parcelle dei professionisti devono essere redatte tenendo conto oltre che dei limiti previsti dal decreto MISE per ogni specifico intervento detraibile, anche dei valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri Bis), recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.

I limiti contenuti in tale ultimo decreto afferiscono agli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, alla redazione dell'attestato di prestazione energetica APE nonché all'asseverazione.

Assicurazioni professionali

Qui l'Agenzia delle Entrate suggerisce di consultare la circolare 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate paragrafi 8.1 e 8.2 (pagine 43 e.ss), dove si evidenzia che:

  • ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata;
  • resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - EMILIA ROMAGNA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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