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Superbonus 110%: ecco la proroga al 30 giugno 2022! Novità per coibentazione tetto, unità immobiliari, barriere

Un emendamento approvato nel weekend alla Legge di Bilancio 2021 proroga al 30 giugno 2022 proroga l’applicazione della detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici

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La sorpresa (parziale) è arrivata: il Superbonus 110% ex art.119-121 DL Rilancio trova la sua proroga in Legge di Bilancio: non un differimento lungo, ma breve, al 30 giugno 2022, con la possibilità però di completare i lavori già avviati nei condomini nel primo semestre e che siano stati effettuati almeno per il 60% fino al 31/12/2022.

Nel primo caso (lavori completati al 30/6/2022), il credito di imposta si potrà utilizzare nei 5 anni del DL Rilancio; nel secondo, solo in quattro anni. Ma non è l'unica novità di un emendamento - davvero importante - che arriva dopo le dichiarazioni diverse del sottosegretario al MIT Margiotta.

Il tutto è contenuto in un emendamento approvato alla Camera nel weekend, il 12.0106NF del Movimento 5 Stelle che introduce un nuovo art.12-bis al testo della Manovra (precisiamo: dovrà poi essere approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021).

Disposizioni in materia di superbonus, ecobonus e sismabonus

L'art.12-bis modifica la disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, Sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Nel dettaglio:

  • si proroga l’applicazione del Superbonus 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
  • si stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gliedifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
  • la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma 1, lettera e) del DPR 917/1986 e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo);
  • si aumentano del 50% i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, che viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
  • la detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • il nuovo comma 8 dell’art.119 del DL Rilancio, introdotto dalla disposizione, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
    • 2000 euro per gli edifici unifamiliario per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
    • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
    • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numerosuperiore ad otto colonnine.
  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni;
  • le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119;
  • per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata.

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