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Condono edilizio, ristrutturazione e ampliamento funzionale: se il vincolo idrogeologico impedisce la sanatoria

Consiglio di Stato: niente "terzo" condono se il proprietario dell'edificio non ha ottenuto l'autorizzazione relativa al vincolo prima della realizzazione del fabbricato che intendeva poi condonare

Un ampliamento planimetrico eseguito in assenza della necessaria concessione edilizia in zona tutelata da vincolo idrogeologico non consente il rilascio del condono edilizio ai sensi del DL 269/2003 (c.d. Terzo condono.

Lo si evince dal contenuto della sentenza 7919 dell'11 dicembre 2020 del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso di un privato contro il provvedimento comunale di diniego del condono edilizio e la demolizione opere abusive nonchè ripristino dello stato dei luoghi, confermate dal Tar Toscana.

Il silenzio assenso

Oltre la violazione di legge per vizi del procedimento amministrativo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.32 del DL 269/2003 prospettando l’avvenuta formazione del condono per silenzio assenso e l’insussistenza di limiti alla sanatoria derivanti dal vincolo idrogeologico.

Esclusa in ambito regionale l’operatività del meccanismo del silenzio assenso per le istanze di definizione degli illeciti edilizi avanzate in forza del DL 269/2003, il Tar ha rilevato che le caratteristiche dell’abuso edilizio, comportanti incremento dell’ingombro planimetrico eseguito in assenza della necessaria concessione edilizia in zona tutelata da vincolo idrogeologico, fossero ostative al rilascio del condono.

Abuso edilizio conclamato: niente sanatoria per la nuova costruzione ampliata

Per Palazzo Spada non c'è discussione. L’edificio, destinato a civile abitazione, è totalmente diverso rispetto ai manufatti agricoli preesistenti. I manufatti originariamente adibiti a ripostigli sono stati trasformati in civile abitazione con ampliamento mediante innalzamento di muri esistenti nel cortile: l’opera realizzata costituisce manufatto completamente diverso dal precedente per conformazione, destinazione d’uso, superficie e volumetria. La qualificazione dell’intervento discende ex lege dall’art. 79 l.r. n. 1/2005, in forza del quale esulano dal concetto di ristrutturazione edilizia gli interventi mediante i quali si creano nuovi volumi, modificandone l’originaria conformazione e destinazione.

Il vincolo idrogeologico

Nel caso in esame, in violazione degli artt. 5 e 6 l.r. n. 53/2004, l’autorizzazione relativa al vincolo non è stata ottenuta prima della realizzazione del manufatto oggetto di condono.

In aggiunta l’art. 101, comma 7, del Regolamento Forestale della Toscana, invocato dal ricorrente, non è applicabile nel caso – come quello in esame – d’ampliamento planimetrico di volumi preesistenti con utilizzazione del cortile scoperto.

La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione con cambio di destinazione eseguita abusivamente in zona agricola, ed in violazione del vincolo idrogeologico, fa sì che non possa comunque trovare applicazione il meccanismo del silenzio assenso su cui si fonda il primo motivo d’appello.

In definitiva, gli interventi di nuova costruzione con cambio di destinazione residenziale realizzati in zona agricola e vincolata sono esclusi, ai sensi dell’art. 32 DL 269/2003, Allegato 1 nn. 4, 5 e 6, dal condono.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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