Superbonus
Data Pubblicazione:

Legge di Bilancio e novità sul Superbonus 110%: analisi di dettaglio di un ingegnere

La novità più significativa è, a mio avviso, presente nella modifica al comma 9 dell’art. 119, in cui si precisa, a livello di ambito soggettivo, che le disposizioni contenute nella norma si applicano agli interventi effettuati ...

luca-bertoni-ordine-ingegneri-di-lodi.jpg

Pubblicata nella tarda serata del 30 dicembre 2020, sul Supplemento Ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 322  la  legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, con alcune novità in tema di Superbonus 110%.

Ecco un dettaglio punto per punto delle novità, un commento generale e l'evidenziazione della novità più importante, un chiarimento che serviva. Buona lettura.


Alcune novità in tema di Superbonus 110% nella legge di Bilancio

Le modifiche introdotte dalla legge finanziaria

Modificando gli art. 14 e 16 del DL 63/2013, viene prevista una proroga al 31 dicembre 2021 per:

  • gli interventi dell’ecobonus nella misura del 65%;
  • la fornitura e posa di schermature solari (nella misura del 65% fino ad una detrazione masssima di 60.000 euro);
  • la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020  al 31 dicembre 2020, fino  a  un  valore  massimo  della  detrazione  di 100.000 euro;
  • interventi di ristrutturazione edilizia, cui spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000  euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per  le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020.
  • acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di  classe non inferiore ad A+, nonche' A per i forni,  per  le  apparecchiature per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta  energetica,   finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La  detrazione, da ripartire  tra  gli  aventi  diritto  in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del  50  per cento  delle  spese  sostenute  ed  e'  calcolata  su  un   ammontare complessivo  non  superiore  a  16.000  euro.

Modificando il decreto legge 34/2020 (convertito in legge 77/2020), sono previste le seguenti modifiche (evidenziate in grassetto):

  • Art. 119, comma 1 - La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per  le  spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da  ripartire  tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,  e  in quattro  quote  annuali  di  pari  importo  per  la parte  di  spesa sostenuta  nell’anno  2022;
  • Art. 119, comma 1, lettera a) - interventi  di  isolamento  termico  delle  superfici  opache verticali,  orizzontali  e  inclinate  che  interessano   l'involucro dell'edificio con  un'incidenza superiore  al  25  per  cento  della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia  funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno. Gli  interventi per  la coibentazione  del  tetto  rientrano  nella disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il concetto  di  superficie  disperdente  al  solo  locale sottotetto  eventualmente  esistente. La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su  un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari;
  • Art. 119, comma 1 bis - Ai  fini  del  presente  articolo,  per  "accesso  autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso  da  cancello  o  portone  d'ingresso  che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anche  di proprieta' non esclusiva.  Un’unità  immobiliare può  ritenersi  “funzionalmente  indipendente” qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle  seguenti  installazioni  o  manufatti  di  proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico;  impianti  per  il  gas;  impianti  per  l’energia  elettrica;  impianto  di  climatizzazione invernale
  • Art. 119, nuovo comma 1 quater:  Sono  compresi  fra  gli  edifici che  accedono  alle detrazioni  di  cui  al  presente  articolo  anche  gli  edifici  privi  di  attestato  di prestazione  energetica  perché  sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali,  o di  entrambi,  purché  al  termine  degli interventi,  che  devono  comprendere  anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, an che in caso di demolizione e ricostruzione o di  ricostruzione  su  sedime  esistente,  raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • Art. 119, comma 2: L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di  efficienza  energetica di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  nei limiti di  spesa  previsti,  per  ciascun  intervento  di  efficienza energetica,  dalla  legislazione  vigente,  nonché  agli  interventi  previsti dall’articolo  16-bis,  comma  1,  lettera  e),  del testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, (che testualmente recita: “finalizzati alla eliminazione delle barriere  architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di  gravita) anche  ove  effettuati  in  favore  di  persone  di età  superiore  a  sessantacinque  anni a  condizione  che  siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno  degli  interventi  di  cui  al citato comma 1.
  • Art. 119, nuovo comma 8 bis: “Per  gli  interventi  effettuati  dai soggetti  di  cui  al comma  9,  lettera  a),  per  i quali  alla  data  del  30  giugno  2022  siano stati  effettuati lavori  per  almeno  il  60  per cento  dell’intervento  complessivo,  la  detrazione  del  110 per  cento  spetta  anche  per  le spese  sostenute  entro  il  31  dicembre  2022. Per  gli interventi  effettuati  dai  soggetti  di cui  al  comma  9,  lettera  c),  per  i  quali  alla data del  31  dicembre  2022  siano  stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per  cento  del l’intervento  complessivo,  la  detrazione  del 110  per  cento  spetta  anche  per  le  spese sostenute  entro  il  30  giugno  2023”;
  • Art. 119, comma 9, lettera a) -  Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano agli interventi effettuati: 
    • a) dai condomini  e  dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arte  o professione,  con  riferimento  agli  interventi su  edifici  composti  da  due  a  quattro  unità immobiliari  distintamente  accatastate,  anche se  posseduti  da  un  unico  proprietario  o  in comproprietà  da  più  persone  fisiche ; 
    • b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto previsto al comma 10; 
  • Art. 119, comma 14 - I  soggetti che  rilasciano  attestazioni  e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati dall'attivita' prestata.  L’obbligo  di sottoscrizione  della  polizza  si  considera  rispettato  qualora  i soggetti  che  rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni  abbiano  già  sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti  da  attività  professionale  ai  sensi  dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  agosto 2012,  n. 137,  purché questa:  a) non  preveda esclusioni  relative  ad  attività  di  assevera zione;  b) preveda  un massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,  specifico  per  il  rischio di  asseverazione  di  cui  al presente  comma, da  integrare  a  cura  del  professionista  ove  si renda  necessario;  c) garantisca,  se  in  operatività  di  claims  made,  un’ultrattività  pari  ad almeno  cinque  anni  in caso  di  cessazione  di attività  e  una  retroattività  pari  anch’essa  ad almeno  cinque  anni  a  garanzia  di  assevera zioni  effettuate  negli  anni  precedenti.  In  alternativa il professionista può optare per una polizza  dedicata  alle  attività  di  cui  al  presente  articolo  con  un  massimale  adeguato  al numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli  importi  degli  interventi  oggetto  delle  predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità  civile  di  cui  alla  lettera  a);
  • Art. 119, nuovo comma 14 bis -  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  nel cartello  esposto  presso  il cantiere,  in  un  luogo  ben  visibile  e  accessibile,  deve  essere indicata  anche  la  seguente dicitura:  “Accesso  agli  incentivi  statali  previsti  dalla  legge  17 luglio  2020,  n. 77,  superbonus 110  per  cento  per  interventi  di  efficienza  energetica  o interventi  antisismici.

 

Alcune considerazioni

Certamente la novità più attesa dagli operatori, ancorchè non commisurata alle aspettative ed alla reale portata normativa, è la proroga al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute a quella data da parte di Condomìni e persone fisiche, ed ulteriori sei mesi per le spese effettuate per la riqualificazione di immobili di edilizia residenziale pubblica (anche di proprietà dei Comuni!), se gestiti da IACP / ALER.

Importante l’inserimento, tra gli interventi agevolabili quelli relativi alla “coibentazione del tetto”, anche quando non confina con ambienti riscaldati. Dovremo però attendere la modifica all’articolo 5 del DM 6 agosto 2020 per chiarire quale trasmittanza deve raggiungere (il DM 26 giugno 2015 prevede, per tali elementi, un trasmittanza pari a 0,8 w/m2°K) e quali spese sono considerate agevolabili (varrà sempre la “demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo”?).

In merito all’autonomia funzionale delle unità immobiliari situato in edifici plurifamiliari il legislatore, di fatto facendo un “copia ed incolla” di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24, considera l’unità “funzionalmente  indipendente” qualora  sia  dotata  di  almeno  tre delle  seguenti  installazioni  o  manufatti  di  proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico;  impianti  per  il  gas;  impianti  per  l’energia  elettrica;  impianto  di climatizzazione invernale”.  La precisazione, a mio avviso, fa sorgere una domanda: in quale unità immobiliare l’impianto idrico, per l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale non risultano essere di proprietà  esclusiva? Sarebbe forse stato più chiaro eliminare del tutto il riferimento al “funzionalmente indipendente” limitando la verifica alla presenza dell’ “accesso autonomo dall’esterno”.

Viene previsto l’obbligo, così come tradizionalmente capita per tutti gli interventi edilizi realizzati grazie a particolari finanziamenti, di indicare nel cartello di cantiere un richiamo agli “incentivi statali previsto dalla legge 77 /2020 Superbobus 110”.

 

La novità più rilevante

La novità più significativa è, a mio avviso, presente nella modifica al comma 9 dell’art. 119, in cui si precisa, a livello di ambito soggettivo, che le disposizioni contenute nella norma si applicano agli interventi effettuati: dai condomini  e  dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arte  o professione,  con  riferimento  agli  interventi su  edifici  composti  da  due  a  quattro  unità immobiliari  distintamente  accatastate,  anche se  posseduti  da  un  unico  proprietario  o  in comproprietà  da  più  persone  fisiche”.

Con questa definizione il legislatore ha ben chiarito, in un unico articolo, che sono agevolabili gli interventi effettuati:

  • da persone fisiche, che agiscono al di fuori di attività di impresa (nel senso che le spese sostenute non rientrano tra i costi, detraibili, di eventuali attività di impresa, arte o professione, ma rimangono totalmente a carico della persone fisica);
  • su edifici (senza alcuna precisazione della destinazione d’uso!) composti da un numero di unità immobiliari minore di quattro, anche se posseduti dalla stessa persona fisica (che però, ai sensi del, comma  10, non potrà effettuare interventi su un numero di unità immobiliari superiore a due).

E’ il caso, ad esempio, di una persona fisica, magari pensionata o titolare di reddito da lavoro dipendente,  che possiede un edificio composto da due unità immobiliari che ha provveduto ad affittare a terzi, come studio professionale o attività commerciale.

Mi auguro quindi che il legislatore ed il  Ministero dell’Economia vigilino che l’Agenzia delle Entrate, in occasione della doverosa modifica della circolare n. 24, provveda a modificare “l’arbitraria interpretazione” “in palese contrasto con la ratio della norma agevolatrice”, (vedi articolo https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-110-la-situazione-a-4-mesi-dai-decreti-attuativi-e-dalla-circolare-dell-agenzia-delle-entrate/

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più