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Milleproroghe 2021: le misure per edilizia scolastica, lavori pubblici, progettazione, ricostruzione privata

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Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.323 del 31 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea” - cd. Milleproroghe 2021.

Vediamo le principali misure di interesse per l'edilizia, i lavori pubblici (appalti), la ricostruzione post-sisma, le attività di progettazione.

Edilizia scolastica

L'art.5 comma 4 proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2021) il termine di cui all’art. 18, comma 8-quinquies, del DL 69/2013, entro il quale gli Enti Locali sono chiamati a provvedere - sulla base degli stati di avanzamento opportunamente certificati - al pagamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di cui al precedente comma 8-quater. NB - Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici (art.13 commi da 1 a 3)

  • per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche prosegue fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della norma del codice appalti che prevede l’obbligo di indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori, previsto dall’art.105 comma 6 del d.lgs.50/2016. La sospensione della norma era stata disposta inizialmente fino al 30 dicembre 2020 dal Decreto Sblocca Cantieri all’art.1 comma 18 (DL 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019);
  • estensione a tutto il 2021 della possibilità di affidare contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice Appalti sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.;
  • estensione ell’anticipazione del 30% (rispetto al 20% previsto dal Codice), calcolato sul valore del contratto di appalto, a favore delle imprese contraenti, a tutte le gare i cui termini non siano scaduti alla data del 31 dicembre 2021. Nel DL Rilancio la misura aveva scadenza al 30 giugno 2021.

Progettazione enti locali

L'art.13 comma 8 modifica l’art. 1 comma 1082 della legge 205/2017, stabilendo che i soggetti beneficiari dei finanziamenti per redazione di Progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei Progetti definitivi per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, ora sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione entro 6 mesi (anziché 3) dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.

Ricostruzione privata - terremoto de L'Aquila - Casa Italia

L'art.17 ribadisce che le domande per i contributi destinati alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo danneggiati dal sisma abruzzese del 2009 debbano essere inviate dagli aventi diritto, inderogabilmente, entro il 30 settembre 2021.

La scadenza è prorogata al 30 settembre 2022 per coloro che hanno subìto ulteriori danni a causa del terremoto che ha colpito il Centro Italia successivamente e a quelli da realizzare nei Centri storici dei Comuni del “cratere” diversi da L’Aquila o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei Piani di ricostruzione degli stessi Comuni.

Viene infine disposto che il Comune possa avvalersi degli strumenti di cui all’art. 67-quater, comma 2, lett. a), del DL 83/2012, secondo cui, in caso di inadempimento da parte dei privati, l’Amministrazione possa sostituirsi a questi ultimi e, previa occupazione temporanea degli immobili, affidi, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l’esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto riguarda i maggiori oneri.