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Superbonus 110%: per gli immobili accorpati conta lo stato catastale all'inizio dei lavori, non alla fine

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Altro giro, altre risposte sul Superbonus 110% in particolare per quanto riguarda immobili accorpati, funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno.

Accorpamento di più unità abitative

La risposta n.15/2021 del 7 gennaio chiarisce che in caso di accorpamento di più unità abitative va considerata la situazione esistente all'inizio degli interventi edilizi e non quella risultante alla fine dei lavori ai fini dell'applicazione delle detrazioni: non importa, quindi, che al termine dei lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà.

Nel caso specifico, si tratta di interventi edilizi su un immobile composto attualmente da tre unità disposte su due piani, con stesso proprietario e con ingresso comune. La ristrutturazione, che consiste, tra l'altro, nella fusione di due unità immobiliari, nella costruzione di una seconda scala, separazione degli accessi e frazionamento del giardino, porterebbe alla costituzione di due unità immobiliari accostate completamente indipendenti e con accessi autonomi su giardini di proprietà, da adibire rispettivamente a prima e seconda casa dell'istante, con tipologia bifamiliare non in condominio, con passaggio, per l'efficientamento energetico, dalla classe G alla classe A-A2.

Le Entrate precisano che, in tali casi, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Quindi, in caso di accorpamento di più unità abitative, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle detrazioni. Lo stesso vale per il Superbonus 110%: l'istante non può accedere al beneficio, poiché l'attuale configurazione dell'immobile di proprietà dello stesso non appare riconducibile né al concetto di condominio, chiarito dal paragrafo 1.1 della circolare n. 24/2020, secondo la quale il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, ossia dotate di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Non conta che al termine dei lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà.

LA RISPOSTA N.15/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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