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Superbonus 110% e disciplinare d'incarico: quali clausole inserire per delimitare le responsabilità del Tecnico?

I rischi legati all’annullamento del credito d’imposta rendono la materia del Superbonus 110% assai delicata, sia per il committente degli interventi direttamente interessato al conseguimento dell’agevolazione, sia per l’impresa o altro ente cessionario del credito maturato.

Soprattutto le conseguenze derivanti da un controllo da parte degli enti incaricati dal legislatore di effettuare le dovute verifiche sulle pratiche (almeno il5% di quelle presentate) comportano responsabilità a carico del tecnico e potenziali problemi nel caso di pratiche non correttamente eseguite.

 

Superbonus 110% e disciplinare d'incarico: quali clausole inserire per delimitare le responsabilità del Tecnico?

 

Superbonus e disciplinare d'incarico "tipo"

Sicuramente le “Linee Guida per la Determinazione Corrispettivo Superbonus” recentemente pubblicate dalla Rete delle Professioni Tecniche hanno fornito importanti spunti di riflessione sulle nuove responsabilità a carico del tecnico e sulle modalità migliori per tutelare la posizione del professionista nella negoziazione e nella formalizzazione dell’incarico professionale. Quest’ultimo rappresenta il primo importante anello dell’articolata vicenda che porterà all’auspicabile conseguimento del credito d’imposta da parte del cliente.  È un passaggio fondamentale al pari dello studio di prefattibilità tecnica ed economica della singola situazione operativa.  

In questo contesto è quindi opportuno integrare nel disciplinare d’incarico “tipo”, utilizzato dai professionisti come “base contrattuale” per gli incarichi professionali,  con nuove ed apposite clausole atte a delimitare l’ambito dell’incarico e tutte le correlate responsabilità

 

Superbonus al 110%: il disciplinare negoziato in buona fede fra le parti

Il disciplinare d’incarico relativo a una pratica “Superbonus” rimane sempre un contratto: deve essere frutto di una negoziazione in buona fede dove committente e tecnico abilitato, cercheranno di meglio bilanciare, valorizzare e tutelare i propri interessi e le reciproche aspettative.  

Partendo da questa premessa è quindi sempre opportuno che l’incarico preveda espressamente quanto segue:  

  • Inserimento di tutte le voci di attività specifiche collegate alla pratica Superbonus 110% di competenza del Tecnico;
  • Le specifiche responsabilità Superbonus del tecnico abilitato e come queste siano limitate al suo operato e non a quello di altri tecnici coinvolti;
  • Il collegamento dell’onorario Superbonus alla normativa sull’equo conpenso come per legge;
  • Inserimento del richiamo alla polizza assicurativa con massimale non inferiore a 500 mila Euro. 


Vediamo di entrare nel dettaglio attingendo ai suggerimenti e le opportune clausole debitamente formulate dalla Rete delle Professioni Tecniche.

Superbonus 110%: l'inserimento di tutte le voci di attività specifiche collegate alla pratica

Queste sono elencate nel CONTRATTO ECO SISMABONUS “tipo” della Rete delle professioni tecniche:

  • verifica dell’esistente ai fini energetici ‐ APE Convenzionale Iniziale; 
  • fase di progettazione: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
  • fase di direzione dell’esecuzione dei lavori: direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
  • asseverazione (analogia con certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo)
  • verifica finale ai fini energetici ‐ APE Convenzionale Finale.

È opportuno comunque essere più specifici per quanto riguarda le attività di asseverazione e d’invio documentazione e per questo aggiungere i seguenti punti: 

  • (ove necessarie) predisposizione asseverazioni riferite agli stati d’avanzamento lavori di cui all’art.8 Decreto Requisiti che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti dalla normativa Superbonus, redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo l’allegato di cui al Decreto Asseverazioni;
  • (ove necessaria) predisposizione asseverazione finale di cui all’art. 8 Decreto Requisiti che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti dalla normativa Superbonus, redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo l’allegato di cui al Decreto Asseverazioni;
  • predisposizione e firma degli allegati C e D del Decreto Requisiti e relativo invio all’Enea;
  • invio all’Enea della documentazione connessa al Superbonus;
  • assistenza nella preparazione della documentazione necessaria all’ottenimento dei bonus fiscali di cui al Decreto Rilancio n.34/20 e successivi decreti attuativi, ivi compresa l’indicazione al committente degli ulteriori adempimenti a suo carico.

Superbonus: le specifiche responsabilità del tecnico abilitato limitate al suo operato

Come prassi, il tecnico abilitato si assumerà la responsabilità dei collaboratori dei quale si avvale.

Riteniamo però importante aggiungere maggiore chiarezza sui limiti di questa responsabilità quando vi sono professionisti terzi al fine di meglio proteggere la posizione del tecnico abilitato anche in una situazione dove il Superbonus venisse invalidato per via di intransigenze del committente o altri fattori di terzi. 

Tali limiti di responsabilità possono essere descritti in una apposita disposizione contrattuale, “Responsabilità del Tecnico Abilitato”:

Il Tecnico Abilitato dichiara di essere consapevole della propria responsabilità contrattuale per la prestazione professionale di cui all’incarico in oggetto. Resta fermo che, ai sensi del Codice civile, la prestazione del Tecnico Abilitato è obbligazione da adempiere con la diligenza di cui all’art.1176 c.c.; ne consegue che la responsabilità del Tecnico Abilitato sarà limitata esclusivamente alla prestazione dedotta a contratto, non estendendosi alle attività svolte da altri professionisti terzi direttamente incaricati dal Committente. In riferimento, nello specifico, agli adempimenti connessi alla pratica per l’accesso al Superbonus 110% si dà atto che il Tecnico Abilitato ai sensi del comma 14 dell’articolo 119, del Decreto Rilancio sarà responsabile amministrativamente, penalmente qualora il fatto costituisca reato, ed anche contrattualmente/extra contrattualmente nei confronti del Committente, della veridicità/fedeltà delle attestazioni ed asseverazioni da lui rilasciate. Le parti danno altresì atto che il Tecnico Abilitato non può essere ritenuto responsabile in caso di mancata concessione della detrazione fiscale o della cessione del credito del Superbonus 110% o successiva perdita del beneficio a seguito di controlli per il mancato rispetto degli adempimenti direttamente richiesti al Committente e/o a soggetti terzi (es. Visto di conformità) o per la mancanza di specifici requisiti personali del Committente o, infine, per le eventuali informazioni non corrette e/o non veritiere rese dal Committente e non direttamente verificabili dal Tecnico.

 

Il collegamento dell’onorario Superbonus alla normativa sull’equo compenso 

Il collegamento dell’onorario Superbonus alla normativa sull’equo compenso ovvero, il D.M. 17/06/2016 espressamente richiamato dal D.M. 06/08/2020 attuativo della Legge n. 77/2020 e ai sensi dell'art. 19 quaterdecies D.L. 16/10/2017 n. 148, rappresenta un presupposto importante per una efficace negoziazione della parcella del professionista Tecnico Abilitato.

La normativa garantisce anche un ruolo d’indipendenza rispetto al committente, importante soprattutto nei confronti dei “general contractors”, come banche, assicurazioni, Energy Service Companies (ESCO) altre imprese appaltatrici che spesso cercano di "comprimere" la parcella del tecnico al ribasso. 

Anche qui è meglio precisare le prestazioni professionali, quantificate secondo i valori massimi e tenendo conto del grado di complessità come suggerito dalla Rete delle Professioni Tecniche come segue: 

“...costi ed oneri per le prestazioni professionali specifiche collegate alla documentazione da redigere ed asseverare per l’accesso al Superbonus, ed in particolare le prestazioni connesse alla realizzazione degli interventi, alla redazione dell'attestato di prestazione energetica APE di cui al punto 18 dell’art.4), nonché all'asseverazione di cui ai punti 19/20 dell’art.4), in riferimento alle quali le parti danno atto che, ai sensi dell’art.13.1 del Decreto Requisiti, esse dovranno essere quantificate secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 tenendo conto del grado di complessità dell'incarico anche ai sensi dell’art. 2236 del c.c. e dell'importanza dell'opera e recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Il quadro descritto offre al professionista precisi riferimenti normativi affinché si possa pervenire concretamente ad un equo compenso, in questo caso sostenuto anche dall’ampio (110%) recupero fiscale offerto al committente dalla normativa Superbonus.

 

Bonus 110%: l'inserimento della polizza assicurativa dei tecnici abilitati con massimale non inferiore a 500 mila euro

I tecnici abilitati certificatori dei requisiti tecnici e la congruità delle spese compiute, dovranno sottoscrivere polizze di responsabilità civile specifiche con un massimale che sale ad un minimo di 500 mila Euro

Quindi: 

“Il Tecnico Abilitato dichiara altresì, relativamente alle specifiche responsabilità connesse alla redazione della documentazione necessaria per l’accesso al Superbonus, di aver stipulato, ai sensi dell’art.119 comma 14 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), polizza di assicurazione n……, contratta con la Compagnia di Assicurazioni …. , con massimale di €……. a copertura della responsabilità civile connessa e al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni pari ad euro ….. (non inferiore a 500 mila euro)“.

Vale la pena evidenziare come nel caso l’intervento venga finanziato con il meccanismo degli Stati di Avanzamento, una liquidazione dei corrispettivi che rifletta questo flusso di entrate ed uscite, potrebbe essere la scelta migliore per il tecnico abilitato:  

“Il Committente si impegna al pagamento degli onorari professionali convenuti, con le seguenti modalità: 

Euro …… da versarsi quale anticipazione alla stipula del presente accordo, previa ricezione di regolare fattura/notula e nei termini di cui al punto 9.2; 

Euro…. alla presentazione del primo SAL (30% dei lavori e completamento della relativa documentazione in caso di richiesta di cessione del credito e necessità delle relative asseverazioni);

Euro…. alla presentazione del secondo SAL (60% dei lavori e completamento della relativa documentazione in caso di richiesta di cessione del credito e necessità delle relative asseverazioni);

Saldo finale al completamento dell’incarico, previa consegna al Committente di tutta la documentazione da conservare per lo sgravio fiscale.”

Infine, in considerazione delle difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria, è particolarmente importante che il Tecnico Abilitato si protegga con clausole per ritardi fuori dal proprio controllo.

Per questo come scritto nell’incarico base CONTRATTO ECO-SISMABONUS della Rete delle Professioni Tecniche:

“Ai fini dei termini per l’espletamento dell’incarico, a fronte della preventiva verifica del Committente che è possibile realizzare gli interventi predetti in base alle condizioni individuate all’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020 e s.m.i. e in conformità ai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, non vengono considerati tempi amministrativi per l’eventuale emissione di pareri, nullaosta e/o acquisizione di  dati  sui  sottoservizi,  pratiche  di  allaccio  o  adeguamento  delle  forniture  necessarie  al  funzionamento  dell’immobile. Il Professionista si impegna a rispettare i termini assegnati nelle singole fasi delle prestazioni. In caso di ritardo nell’espletamento dell’incarico per caso fortuito, per causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al Professionista, purché adeguatamente documentati, il Committente è obbligato a concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva e comunque entro un massimo di …. gg., a condizione che tale proroga sia richiesta dal Professionista non appena si verifichi l’impedimento”. 

 

Disciplinare d'incarico: la nuova versione del Software NOVA Parcelle LT

Al fine di permettere la determinazione del corrispettivo professionale e la predisposizione oculata del disciplinare di incarico per i professionisti impegnati nel contesto Superbonus 110%, Geo Network ha rilasciato la nuova versione 2021 del proprio software NOVA Parcelle LT, ampiamente collaudato e testato sul campo da anni. Il software, oltre a permettere la stesura attenta dei singoli disciplinari, pienamente personalizzabili, facilita altresì per la preparazione di preventivi e il calcolo del compenso professionale utilizzando il DM 140/12 e DM 17/06/2016 ed altri 5 tariffari, la gestione di scadenzari contabili ed altri aspetti fiscali e, non ultimo, l’emissione di fatture elettroniche. 

Il programma NOVA Parcelle LT fornisce pertanto ai professionisti il disciplinare tipo per incarico professionale Superbonus (ed altre tipologie di incarichi) integrato con le opportune clausole e prescrizioni sopra descritte, adattabile alle diverse casistiche e completamente gestibile dal tecnico abilitato.

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