Agenzia delle Entrate: per interventi su parti comuni di edifici nei condomini, il limite di spesa ammesso al Superbonus cambia in funzione del numero delle unità immobiliari dell'edificio
Segnaliamo un altro importante chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, che nell'interpello n. 913-1244/2020 tratta i limiti di spesa per la detrazione spettante nella misura del 110% delle spese sostenute in condominio.
Nella specie, si tratta di un condominio che vuole effettuare interventi sia di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali nel rispetto del vincolo del 25% della superficie disperdente lorda, sia di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente per le parti comune dell'edificio con un impianto centralizzato con efficienza di classe A. Il condominio è composto da 11 interni tutti intestati a contribuenti persone fisiche e per la maggior parte (8/10) destinati ad abitazione principale: si chiede quali siano le modalità di calcolo dell'importo massimo ammesso alle agevolazioni e quale sia il limite di spesa, riferibile alle parti comuni, attribuibile all'immobile di sua proprietà.
Dopo il solito excurus normativo, le Entrate evidenziano che, in virtù di quanto indicato nella circolare n.24/2020, il limite di spesa per interventi di isolamento termico è pari a:
Su un condominio di 11 unità immobiliari, quindi, il limite di spesa ammesso al Superbonus sarà pari a 410.000 euro (40.000 euro per 8 unità e 30.000 euro per 3 unità).
Passando invece alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione, il limite è:
Nel caso specifico, il limite di spesa sarà pari a 205.000 euro (20.000 euro per 8 unità e 15.000 euro per 3 unità).
Ciascun condomino, infatti, può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà, anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
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