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Permesso di costruire per le case mobili: non contano i materiali ma l'uso e l'impatto sul territorio

Abbiamo avuto modo di parlare spesso di opere precarie o meno e di case mobili. Ci torniamo sopra perché una 'ripassatina' non fa mai male: la sentenza 55/2021 dello scorso 20 gennaio del Tar Liguria, infatti, ha pizzicato in fallo una casa mobile di circa 20 metri quadri per 4.5, abusiva senza permesso.

Per i ricorrenti, il comune non avrebbe considerato le reali caratteristiche del manufatto che costituisce una “struttura mobile” provvisoriamente “parcheggiata” sul terreno di loro proprietà mediante un rimorchio idoneo alla circolazione. La precarietà di tale struttura e la temporaneità della sua collocazione, ulteriormente dimostrate dall’assenza di ancoraggi al suolo e di collegamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, comproverebbero che non si tratta di una nuova costruzione. Ma secondo il comune, che si è opposto all’accoglimento del ricorso, le dimensioni del manufatto abusivo non consentirebbero di trasportarlo lungo la rete stradale e, infatti, non risulta che esso fosse stato concretamente trasferito dall’attuale ubicazione.

Il manufatto: caratteristiche

In primis si esaminano le caratteristiche di questa casa mobile:

  • dimensioni in pianta: ml. 8,00 x 2,55;
  • altezza media: ml. 4,50;
  • copertura del tipo a capanna in pannelli;
  • pareti laterali in legno intonacato e tinteggiato, dotate di finestre e ingresso.

La struttura risulta sollevata da terra di circa cm. 70, appoggiato su ruote gommate, elementi in ferro e mattoni. Il pianale sul quale sorge la volumetria sopradescritta è applicata una targa con la dicitura "rimorchio". Questo tipo di manufatto può essere considerato una "casetta mobile"?

Secondo il comune, e anche secondo il Tar, no.

Case mobili con permesso: non conta il materiale ma l'uso che ne viene fatto

Nel testo vigente ratione temporis, l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del dpr 380/2001 stabiliva che deve considerarsi intervento di nuova costruzionel’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”. In forza di tale previsione, la necessità del permesso di costruire non deriva dalle caratteristiche materiali dei beni, occorrendo considerare l’uso concreto che ne viene fatto nonché la loro capacità di incidere sullo stato dei luoghi.

Ne consegue che la qualificazione come interventi di nuova costruzione, postulante la necessità del permesso di costruire, non comprende le sole attività di edificazione muraria, ma tutte quelle che determinano una modificazione del territorio per adattarlo ad un impiego diverso rispetto alla sua conformazione naturale.

Si richiede, peraltro, l’esistenza di strutture oggettivamente stabili, ossia connesse ad un uso prolungato nel tempo e non al mero soddisfacimento di esigenze temporanee. Tanto precisato, ricorrono nel caso in esame i presupposti per ricondurre l’intervento realizzato in assenza di titolo abilitativo edilizio alla categoria della nuova costruzione.

Questa casa mobile è abusiva senza permesso

Le dimensioni non trascurabili della “casa mobile”, infatti, comportano un’apprezzabile trasformazione del territorio cui si correla la violazione dell’assetto urbanistico e paesaggistico, trattandosi di zona e destinazione agricola e soggetta a vincolo di tutela ambientale. In secondo luogo, la pretesa rimovibilità del manufatto abusivo non impedisce di considerarlo come nuova costruzione ai fini edilizi, ferma restando l’implausibilità della tesi secondo cui esso sarebbe abitualmente “messo in circolazione”.

La semplice visione delle fotografie rende evidente, infatti, che il manufatto medesimo non è ubicato lungo la sede viaria o in prossimità di essa, ma su un terreno scosceso, e che il sottostante telaio è sorretto da elementi metallici e mattoni in funzione di ancoraggio al suolo.

Peraltro, come rilevato dalla difesa comunale, l’altezza della “casa mobile” supera i limiti di sagoma previsti dal codice della strada e parte ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova in ordine ad effettivi spostamenti della struttura dalla collocazione rilevata all’atto del sopralluogo.

Non rilevando i materiali utilizzati e l’assenza di allacci alle reti di servizi, si configura nella fattispecie un manufatto funzionale al soddisfacimento di esigenze stabili nel tempo che, pertanto, richiedeva il previo rilascio di un permesso di costruire per essere installato e mantenuto nell’area di sedime.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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