L'Agenzia delle Entrate fornisce una bussola sulle procedure da utilizzare per ottenere la detrazione fiscale maggiorata del Decreto Rilancio
Il Superbonus 110% non è solo 'quali interventi', ma anche 'quali documenti' servono. In questo senso, non è mai troppo tardi per fare chiarezza su visti, attestati di congruità e asseverazioni, in quali casi occorrono e chi deve produrli, oltre a quali sono i professionisti incaricati al loro rilascio.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi riepilogato la situazione, tra le procedure richieste e gli attestati da produrre.
Il comma 11 dell'art.119 del DL 34/2020 prevede che il contribuente, qualora opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al posto della detrazione diretta del 110% in cinque anni, richieda un ulteriore visto di conformità dei dati relativi alla documentazione presentata, che attesti la sussistenza effettiva dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Ma cosa significa esattamente? Prima di tutto che questo 'visto' è da produrre SOLO in caso di esercizio dell'opzione alternativa (tradotto: se si decide di beneficiare del Superbonus direttamente, non serve).
Il visto di conformità è rilasciato - ai sensi dell'art.35 del d.lgs. 241/1997 - dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.3 del regolamento di cui al dpr 322/1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art.32 del citato d.lgs. 241 del 1997. E chi sarebbero costoro? Allora:
Ok, passiamo alle asseverazioni. Queste servono sempre, sia che si scelga la fruizione diretta sia che si eserciti una delle due opzioni. E qui c'entrano eccome i professionisti tecnici abilitati, che asseverano (cioè certificano):
In definitiva, la verifica di congruità da parte dei tecnici incaricati è necessaria tanto per gli interventi di efficientamento energetico quanto per quelli antisismici ammessi a fruire del Superbonus del 110%, sempreché, appunto, tale verifica sia positiva. Inoltre, come chiarito nella guida delle Entrate “Superbonus 110%”, l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini della detrazione diretta del 110%, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.
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