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La piscina interrata vuole il permesso di costruire: non pertinenza ma nuova costruzione

 

Non si scappa: per realizzare una piscina di medi dimensioni (nel caso, 12.5 metri quadri) è necessario richiedere il permesso di costruire.

Lo precisa il Tar Napoli nella sentenza 527/2021 dello scorso 26 gennaio, dove si evidenzia che la piscina è una struttura edilizia che trasforma permanentemente il sito di relativa ubicazione mediante il previo sbancamento, e, poi, la costruzione della vasca e non è qualificabile come pertinenza ma al contrario, è una nuova costruzione necessitante, appunto, del permesso di costruire.

Nel caso di specie, si contestava l'ingiunzione di demolizione per un “manufatto in muratura e vetri occupante una superficie di mq 65,00; una piscina interrata di mq 12,50; un piano seminterrato di mq 170 circa costituito in parte da locale deposito e parte da locale composto da cucina, ambiente letto e w.c.”.

Il Tar afferma che serve il permesso di costruire per il “manufatto in muratura e vetri occupante una superficie di mq 65,00” e per la costruzione del piano seminterrato (170 mq), che implicano la creazione di nuova volumetria con ampliamento del manufatto esistente al di là della sagoma (lett. e.1 art. 3 lett. e del dpr 380/2001).

Lo stesso vale per la piscina che, appunto, forma una struttura edilizia che trasforma permanentemente il sito di relativa ubicazione mediante il previo sbancamento, e, poi, la costruzione della vasca.

Con maggiore impegno esplicativo, rispetto alla piscina, va rilevato che essa, oltre a costituire una permanente modificazione del suolo, ha un rilievo autonomo tale da escludere la relazione di accessorietà rispetto al manufatto inteso come principale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 17/09/2020, n.3874; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 42; TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 aprile 2019, n. 642; Cassazione penale sez. III, 20/12/2018, n.1913).

Piscina fuori terra: altro discorso

Diverso sarebbe il discorso per una piscina fuori terra, che è attività di edilizia libera al parti dell'arredo da giardino, il cortile, terrazzo o balcone, in altre parole la realizzazione di
impianti che non comportano volumetria, da utilizzare come vita all’aperto.

Gli arredi da giardino, infatti, non costituiscono edificazione pertanto non sono soggetti ad autorizzazione

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