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Rifiuti nucleari: pubblicata la CNAPI, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee allo stoccaggio

Da martedi 5 gennaio scorso, ovvero quando SOGIN ha pubblicato la CNAPI, si è sviluppato un nutrito dibattito in merito ai rifiuti nucleari (o radioattivi) e la loro collocazione.

Ho ascoltato e letto con attenzione, per quanto possibile, i molti interventi sollecitati da altrettanti giornalisti e comparsi su quasi tutti i quotidiani, sulle televisioni o trasmessi dalla radio, e a me è venuto in mente un aforisma letto tanto tempo fa: il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza.

Sì, perché è emerso chiaramente e quasi univocamente che le persone che affrontavano il problema di fatto parlavano senza conoscerlo veramente e senza aver contezza di cosa sia ed il perché della Cnapi e quale sia la procedura successiva che porterà alla scelta dell’area ove costruire il deposito unico nazionale

Vediamo così, se è possibile, fare chiarezza dando alcune fondamentali, semplici ma importanti informazioni al riguardo.

 

La normativa europea relativa alla gestione dei rifiuti nucleari e la nascita dell'ISIN

Esiste la Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio Europeo, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011); di questa credo importante ricordare almeno l’art. 25 che recita testualmente: La responsabilità ultima degli Stati membri riguardo alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è un principio fondamentale ribadito dalla convenzione congiunta. La presente direttiva dovrebbe rafforzare il principio della responsabilità nazionale,… . 

L’Italia col decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 45 Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. (14G00057) (GU Serie Generale n.71 del 26-03-2014) ha di fatto recepito, seppur con ritardo, quella direttiva ed ha contestualmente istituito l’ISIN, Ispettorato Nazionale per la Protezione Nucleare e la Radioprotezione che è cosi “l'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione”.

Giova mettere in evidenza che questo Ente sia per esplicita definizione contenuta nel decreto istitutivo sia per l’iter seguito per l’individuazione dei suoi organi di governo è soggetto autonomo dall’esecutivo e si pone quindi come garanzia sia della collettività che del territorio e ambiente in generale sia del governo. 

A CIASCUN PAESE I PROPRI RIFIUTI

Da queste prime considerazioni emerge che ciascun paese dell’unione europea che produca o abbia prodotto rifiuti radioattivi da centrali nucleari in attività o dismesse ed in fase di smantellamento ovvero di impianti nucleari di ricerca e dei settori della medicina nucleare e dell’industria si deve tenere in casa i propri rifiuti e deve istituire un deposito unico nazionale sia per i rifiuti di bassa e media radioattività sia per quelli ad alta radioattività.  

Credo sia indiscutibile l’alta valenza etico morale di tale principio cui si sono uniformati tutti i paesi membri (Regno Unito compreso). Tale principio ovviamente vale sia per i rifiuti a bassa o molto bassa attività sia quelli ad alta attività.

 

L'Italia si avvia a scegliere il luogo dove stoccare i rifiuti nucleari: pubblicata la CNAPI

A seguito del Decreto Legislativo 31 del 15 febbraio 2010 la Sogin S.p.A, è il soggetto responsabile sia della localizzazione che della realizzazione e dell’esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi sia del collegato Parco Tecnologico. 

Questa società sulla base della Guida Tecnica n. 29 definita e redatta dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed elaborata anche sulla base degli standard dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), ha predisposto una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) a ospitare il deposito nazionale ed il Parco Tecnologico.

E’ necessario ricordare, solo a titolo esemplificativo, che l’obiettivo delle Guida Tecnica è quello di definire le caratteristiche del sito nel quale si voglia realizzare il deposito al fine di garantire il confinamento e l’isolamento dei radionuclidi dalla biosfera per assicurare nel tempo la protezione e la salvaguardia della popolazione e dell’ambiente.

Nella Guida Tecnica n. 29 i criteri di scelta (o di esclusione) del sito

Sinteticamente si tratta di criteri di esclusione,

ovvero sono preventivamente da escludere tutte le aree vulcaniche attive o quiescienti, le aree a sismicità elevata, le aree interessate da fenomeni di fagliazione, le aree a rischio geomorfologico, idraulico di qualsiasi grado e le aree di fascia fluviale, le aree costituite da depositi alluvionali olocenici, le aree ad una altitudine maggiore dei 700 m s.l.m., le aree con pendenza media maggiore o uguale al 10%, le aree ad una distanza di 5 km dalle linee dei costa attuale ovvero, se più distanti, con altitudine inferiore ai 20 metri, le aree interessate da processi morfogeneitici di tipo carsico ovvero con presenza di sprofondamenti disastrosi tipo sinkhole, le aree con falda affiorante o comunque il cui livello piezometrico possa interferire con la struttura fondale del deposito, le aree naturali protette ai sensi della normativa vigente, le aree che non siano a distanza adeguata dai centri abitati ai fini di evitare interferenze durante la fase di esercizio, le aree che siano ad una distanza dalle autostrade, strade extraurbane principali, linee ferroviarie principali e secondarie di almeno 1 km, le aree interessate dalla presenza nota e conosciuta di importanti risorse nel sottosuolo, e infine le aree caratterizzate dalla presenza di impianti industriali a rischio di incidente rilevante, di dighe e sbarramenti artificiali, di aeroporto e di poligoni di tiro militari in esercizio.

Sono proprio questi criteri di esclusione che sono stati applicati dagli studiosi per esaminare tutto il territorio nazionale e arrivare a perimetrare ed enucleare le aree che, soddisfacendo quei criteri, risultano essere di fatto idonee ad ospitare un deposito nazionale.

Oltre a questi, nella citata Guida Tecnica n.29, sono indicati tutta una serie di criteri di approfondimento ovvero di attenta valutazione per la presenza, per esempio, di determinati litotipi ovvero di movimenti verticali del suolo, di assetto geologico con litotipi con eteropie orizzontali o verticali, delle particolari condizioni climatiche, del tipo di bacino imbrifero, dei fenomeni di erosione accelerata, dei parametri fisico meccanico del terreno di fondazione, dei parametri idrogeologici ovvero delle caratteristiche chimiche dei suoli e delle acque di falda, della presenza di habitat particolari, dei geositi noti e riconosciuti, della produzione agricola, dei luoghi di interesse archeologico o storico, della disponibiltà di vie primarie di viabilità e di infrastrutture particolari, presenza di infrastrutture rilevanti.

Particolare da non sottovalutare che mi corre l’obbligo di evidenziare è che questo lavoro della società incaricata è stato rivisto ed approvato dall’Autorità Nazionale ovvero da ISIN.

Ora la fase di consultazione pubblica

La pubblicazione della CNAPI quindi altro non è che l’avvio della consultazione pubblica al fine di informare la popolazione, prendere atto e valutare le eventuali osservazioni che dovessero venire esposte, e di orientare ed indirizzare i successivi approfondimenti che sono necessari ed indispensabili per effettuare la scelta definitiva.

Faccio un solo esempio. E’ noto come l’Italia sia un paese prevalentemente sismico e di fenomeni di questo tipo se ne contano davvero parecchi. Escluse de jure le aree ad alta sismicità, quelle a grado di sismicità più basso dovranno comunque essere studiate per determinare puntualmente il grado di sismicità reale proprio del sito di interesse. Questo tra l’altro vale per qualsiasi intervento si voglia fare sul territorio, a maggior ragione per quello di cui si parla.

Come si è visto siamo solo all’inizio di un percorso. Va attentamente considerato per il futuro che il deposito unico nazionale è non solo un obbligo indiscutibile derivante dalla legislazione europea e nazionale ma anche una necessità se vogliamo salvaguardare davvero la popolazione e l’ambiente nella sua accezione più grande e più vera che è fatta di aria, di acqua, di vita vegetale ed animale, e certo non per ultimo di storia, di cui il nostro paese è pieno.