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Superbonus 110% per demolizione e ricostruzione: per lo sconto in fattura fa fede la data di emissione

Agenzia delle Entrate: per determinare il momento di sostenimento delle spese, relative agli interventi che fruiscono del Superbonus 110%, in presenza di sconto in fattura, si può fare riferimento, in luogo della data dell’effettivo pagamento, alla data di emissione della fattura

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E' la data di emissione della fattura da parte del fornitore, il riferimento propedeutico all'ottenimento del cd. sconto in fattura ex Superbonus 110%. Lo si evince dal contenuto della corposa risposta n.90/2021 dello scorso 8 febbraio dell'Agenzia delle Entrate, che affronta il caso degli interventi edilizi su un fabbricato formato da quattro unità immobiliari ad uso abitativo (categoria catastale A/2) e quattro locali adibiti a locale di sgombero (categoria catastale C/2) nonché su tre pertinenze costituite da due locali deposito (categoria catastale C/2 di cui uno "bene comune censibile") ed una autorimessa (categoria catastale C/6), situate nella corte condominiale.

Allo stato attuale le quattro unità immobiliari ad uso abitativo sono provviste di impianti di riscaldamento autonomi, mentre i quattro locali sottotetto adibiti a locale di sgombero e le tre pertinenze sono sprovvisti di impianto termico. L'intervento prevede la totale demolizione del fabbricato principale e la successiva ricostruzione dello stesso in area di sedime diversa, con sagoma differente e con una volumetria pari alla somma dei volumi del predetto fabbricato e delle pertinenze separate strutturalmente che pure saranno demolite. Al termine dei lavori, l'edificio ricostruito si comporrà di 7 appartamenti e 7 garage, della centrale termica e di un locale da destinare alle riunioni condominiali. L'intervento sopra indicato consentirà un miglioramento di due classi energetiche (mediante l'isolamento termico di tutte le superfici disperdenti e la realizzazione dell'impianto termico centralizzato) nonché la riduzione del rischio sismico del nuovo edificio rispetto al predetto fabbricato principale.

Data di emissione fattura, costituzione del condominio e altre risposte: tutti i chiarimenti

L'AdE risponde a tutte le richieste ricordando, in primis, che ai fini della fruizione del Superbonus 110%, nell'ambito di interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, la detrazione spetta soltanto se l'intervento rientra nella ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d), comma 1 dell'art. 3 del dpr 380/2001, tenendo conto che la qualificazione delle opere edilizie spetta al comune o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori.

Quindi:

  • calcolo del limite di spesa ammissibile: rileva il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori (circ. 24/E/2020), non essendo agevolati gli interventi di nuova costruzione, esclusa l'ipotesi di installazione degli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5 del medesimo art. 119;
  • ambito applicativo: qualora gli interventi edilizi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità, la situazione da valorizzare è sempre quella esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dopo gli interventi agevolati (circ. 30/E/2020). Ciò significa che è irrilevante la circostanza che la costituzione del predetto condominio sia avvenuta dopo la presentazione del progetto al Dipartimento Opere pubbliche (ex Genio civile) e prima del deposito del titolo edilizio al Comune competente;
  • ammontare massimo di spesa agevolabile: rilevano anche le pertinenze, comprese quelle non servite dall'impianto termico, restando escluse le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi e la detrazione risulta fruibile anche per gli altri eventuali costi, strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, sempre nel rispetto delle soglie di spesa previste, mentre l'esecuzione sulle parti comuni condominiali di almeno un intervento «trainante» di riqualificazione energetica, consente a ciascun condòmino di fruire della detrazione maggiorata del 110% per gli interventi «trainati» sulla singola unità immobiliare, da eseguire congiuntamente a quelli «trainanti», nel rispetto, però, del limite di due unità immobiliari, di cui al comma 10 dell'art. 119;
  • periodo di imposta in cui imputare le tasse: per le persone fisiche rileva il «criterio di cassa» ovvero la data dell'effettivo pagamento, per cui in presenza di sconto in fattura si può fare riferimento, in luogo della data dell'effettivo pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

LA RISPOSTA N.90 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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