Agenzia delle Entrate: il residente all'estero può beneficiare del 110% anche in assenza di redditi imponibili sul territorio, in caso di acquisto di una unità abitativa antisismica
Possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi edilizi i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese, confermando però che il beneficio fiscale indicato non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili (circ. 24/E/2020 § 1.2).
Le Entrate, nella risposta n.91 dell'8 febbraio 2021, completa però evidenziando che, nel caso in cui il soggetto residente all'estero, che non possiede altri redditi in Italia, intenda acquistare un'unità immobiliare con i requisiti per poter beneficiare del Sismabonus Acquisti, di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013, le detrazioni anche maggiorate, come quelle del 110%, spettano in quanto detto soggetto sarà in futuro titolare di reddito fondiario.
Come spesso accade, siamo al limite. L'Istante, cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'AIRE, senza redditi in Italia, intende sottoscrivere un contratto preliminare per l'acquisto, da un'impresa di costruzioni, di un'unità immobiliare facente parte di un edificio in fase di costruzione all'interno di un complesso residenziale, anch'esso in fase di costruzione, ricadente in zona sismica 3, previa demolizione e ricostruzione, con riduzione del rischio sismico di due classi, rispetto all'edificio precedente.
Il Fisco ricorda che questa particolare detrazione riguarda l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
In seguito all'ulteriore rinvio operato nel comma 4 dell'art.119 del DL 34/2020 (Rilancio) all'art.16 del DL 63/2013, agli acquirenti delle "cd. Case antisismiche", per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 si applica la maggiore aliquota (Superbonus).
Nel 'nostro' caso, quindi, l'Istante, che intende acquistare l'immobile entro il 31 dicembre 2021, può beneficiare dell'agevolazione con riferimento agli immobili che la società di costruzioni intende realizzare attraverso la ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, di un edificio che comporti un aumento di volumetria.
Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio in argomento da parte di soggetti fiscalmente non residenti, la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che:
LA RISPOSTA 91/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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