Il CSLP chiarisce alcuni aspetti relativi alla fruizione del SuperSismabonus 110% e dell'asseverazione tecnica rilasciata dal progettista e dal direttore dei lavori
Fioccano chiarimenti e 'consigli', sul Superbonus 110%, anche dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che nell'ultimo documento di chiarimenti sul tema si è concentrato su un aspetto 'particolare', le asseverazioni che servono per certificare la maxi-agevolazione.
Quello che dovete sapere è (eufemismo) semplice: per la fruizione del Sismabonus, sia ordinario che potenziato al 110%, serve il rilascio di due distinte asseverazioni:
Il tutto è chiarito nel quesito n.2 del documento sopracitato, titolato "Asseverazione dell’efficacia degli interventi effettuati e della congruità dei prezzi". L’asseverazione del progettista e quella del direttore dei lavori (inclusa l’attestazione del collaudatore statico) sono distinte temporalmente e si riferiscono a quei due momenti diversi del procedimento.
Ai fini del SuperSismabonus è stabilito, analogamente al Sismabonus, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma rispetto al Sismabonus ordinario la norma prevede che i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità delle spese”.
Il CSLLPP evidenzia che, per evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il “Sismabonus” che per il “Super Sismabonus” procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.
Il modello relativo all’asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, oggi contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del SuperSismabonus, tale dichiarazione è già presente. Analoga operazione è stata effettuata per l’asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità delle spese.
Per completezza si segnala che ai fini del SuperSismabonus è stato poi aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (Allegato 1 - SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l’importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto. Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza, provvederà all’attestazione che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore dei lavori, sia nel caso di Sismabonus che di SuperSismabonus.
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