Il Consiglio di Stato chiarisce la distinzione il concetto di pertinenza in senso civilistico rispetto a quello più ristretto valevole in ambito urbanistico, quest’ultimo non applicandosi a quelle costruzioni che assumono una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente assoggettamento di esse al regime del permesso di costruire
Cos'è una pertinenza edilizia? Quali sono i presupposti? E quali le differenze in senso civilistico e urbanistico?
Se ne occupa - in senso rilevante - il Consiglio di Stato nella recente sentenza 794/2021 dello scorso 26 gennaio, riferita ad una controversia sull'ordinanza di un comune per «la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate in assenza di permesso di costruire», segnatamente:
Il motivo di doglianza che 'ci interessa' è il terzo: rubricato “3. Error in iudicando. Erroneità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento del motivo n. 3 del ricorso principale e n. 1 dei motivi aggiunti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione dei canoni buona amministrazione, di leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 l. 47/1985, dell’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 817 c.c.. Pertinenza di fabbricato principale. Ampliamento del condono relativo al bene principale. Difetto di esame istruttorio. Difetto di motivazione della sentenza impugnata”, col quale si lamenta la mancata considerazione del carattere pertinenziale delle opere anche sotto il profilo dimensionale, oltre che di autonomia nel valore economico.
Il primo giudice ha fatto applicazione della pacifica giurisprudenza che distingue il concetto di pertinenza in senso civilistico rispetto a quello più ristretto valevole in ambito urbanistico, dove questo non si applica a quelle costruzioni che assumono una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente assoggettamento di esse al regime del permesso di costruire.
Nel caso in esame, ciò che è stato contestato all’appellante è la presenza di manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire. La descrizione dei manufatti è la seguente, come evincibile dagli atti del giudizio:
Sulla scorta della detta descrizione, appare del tutto coerente ritenere, come fatto dal primo giudice, che nessuno dei manufatti avesse le caratteristiche della pertinenza in senso edilizio, in quanto i due immobili hanno certamente una propria autonomia struttura e funzionale e certamente hanno l’attitudine ad incidere in modo definitivo sull’assetto dei luoghi creando nuovo volume.
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