Antincendio
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Milleproroghe 2021: tutte le proroghe per edilizia scolastica, antincendio, professione, lavori edilizi, cantieri

Analisi dei differimenti e delle proroghe conseguenti alla conversione in legge del DDL "Proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni" - cd. Milleproroghe 2021

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La Camera, nella seduta del 23 febbraio, ha approvato il testo di conversione in legge del cd. DL Milleproroghe (A.C. 2845Disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), che arriva 'blindato' al Senato e che sarà convertito definitivamente entro il 1° marzo 2021.

Vediamo tutte le misure di interesse per il comparto edilizia e professioni tecniche. Il testo a fronte con le modifiche (approvato dalla Camera il 23 febbraio 2021) è scaricabile in allegato.

 

Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido

L’articolo 2, comma 4-septies, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici (lett.a)) e ad asili nido (lett. b)) alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Il termine di adeguamento alla normativa antincendio:

  • è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016);
  • è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).

 

Adeguamento antincendio nelle strutture recettive

L’articolo 2, al comma 4-octies, inserito in sede referente, sostituisce l’art.1, comma 1122, lett. i) della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), al fine di posticipare i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

In particolare, il comma 4-octies dispone:

  • la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine per il completamento dell’adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall’articolo 15 del DL 216/2011, che prevedeva una istanza da parte delle strutture interessate e la ammissione da parte di un decreto del Ministro dell’Interno (DM 16 marzo 2012), previa presentazione della SCIA che attesta il rispetto di almeno 4 dei requisiti indicati dal comma 1122 della legge n. 205 del 2017 entro il 30 giugno 2021;
  • per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire del 2 ottobre 2018, nonché per i territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia in ragione degli eventi sismici del 21 agosto 2017, si prevede la proroga del termine di adeguamento al 31 dicembre 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022), previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020);
  • differisce di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per i rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011) e della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

 

Proroga di termini in materia di edilizia scolastica

L’articolo 5, comma 4, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.

In particolare, la proroga riguarda il trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell’istruzione agli enti locali al fine di consentire il pagamento, entro il 31 dicembre 2021 (e non più entro il 31 dicembre 2020), secondo gli stati di avanzamento dei lavori, debitamente certificati, delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

 

Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale

Il comma 8 dell’articolo 6 concerne la proroga e l’estensione dell’ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale).

 

Stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione

L’articolo 13, comma 1-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina - introdotta dall’art. 8, comma 4, lettera a), del DL 76/2020 (Semplificazioni) - relativa all’adozione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) in corso di esecuzione, al fine di differire i termini in essa previsti e fissare un limite per il pagamento dei SAL medesimi.

Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo in esame modificano la disciplina recata dall’art. 8, comma 4, lettera a), del DL 76/2020, per:

  • a) differire dal 17 luglio 2020 al 15 giugno 2021 il termine di applicazione della disciplina citata, cioè il termine fino al quale, per le lavorazioni effettuate sino a tale data, operano le disposizioni derogatorie introdotte dalla succitata lettera a). La lettera a) provvede inoltre a adeguare, al nuovo termine risultante dalla proroga recata dalla precedente lettera a), il termine previsto per l’adozione dei SAL (portandolo quindi al 30 giugno 2021);
  • b) precisare che il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.

 

Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni e lavori di manutenzione

Le lettere a) e b) del comma 2 dell’art.13 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal DL Sblocca Cantieri (32/2019) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nello specifico:

  • i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare, anche per l'anno 2021, le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;
  • è prorogata al 31 dicembre 2021 la disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

 

Differimento del termine per assoggettare a riserva anche gli aspetti progettuali oggetto di verifica

La lettera b-bis) del comma 2 dell’art.13, introdotta in sede referente, differisce al 31 dicembre 2021 il termine – scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal DL Sblocca Cantieri – fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico e la conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario.

 

Proroga norme DL Sblocca Cantieri

L’articolo 13, comma 2, lettera c) reca alcune modifiche all'art.1, comma 18 del DL 32/2019:

  • prorogando al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del Codice Appalti, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
  • sospendendo fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

 

Proroga termini applicazione norme gestione sicurezza delle infrastrutture stradali

Il comma 3 dell’art.13 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.

 

Affidamento dei progetti finanziati dal Fondo per la progettazione degli enti locali

L’art.13 comma 8 amplia i termini concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della L. 205/2017).

Il comma in esame amplia da 3 a 6 mesi il termine citato, entro cui gli enti locali sono tenuti a procedere all’affidamento dei progetti finanziati con le risorse del fondo in questione.

 

Sicurezza delle gallerie ferroviarie

Il comma 17-bis dell’art.13, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’approvazione di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie e finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, differendo inoltre fino al 31 dicembre 2023 l’attuazione di alcune disposizioni del decreto ministeriale concernente la sicurezza delle gallerie ferroviarie.

Il comma 17-ter introduce la possibilità che per la progettazione e la costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché per gli adeguamenti di quelle esistenti si applichino, a determinate condizioni parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli dell’Unione europea.

 

Programma pluriennale di piccole opere per efficientamento e sviluppo sostenibile territoriale

Il comma 19-bis dell'art.13, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga, limitatamente al 2021, una serie di termini di cui all’art.30, comma 14-bis, del DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita), in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il DL 34/2019 in merito ha stanziato 2 miliardi di euro su un piano pluriennale a partire dal 2021 (160 milioni di euro per l'anno corrente, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034).

Il comma 19-bis all’art.13, quindi:

  • concede tempo fino al 15 aprile 2021 al Ministero dell’Interno per emanare il decreto di distribuzione dei 160 milioni stanziati per l’anno corrente, prorogando quindi di 3 mesi il precedente termine - scaduto - del 15 gennaio 2021;
  • proroga al 15 agosto 2021 (dall’originario 15 maggio) il termine per l’inizio dei lavori;
  • proroga l'emanazione del DM di eventuale revoca al 15 settembre 2021 (dall’originario 15 giugno);
  • proroga la scadenza per avviare i lavori finanziati con i fondi revocati e redistribuiti al 15 gennaio 2022 (dall’originario 15 ottobre 2022).

 

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

L'art.19 del decreto-legge 22/2020 in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 19, l’articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 22 del 2020.

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 del D.L. n. 18 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019.

Con la proroga prevista dal Milleproroghe, tale disciplina trova applicazione con riguardo anche a tutte le sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 marzo 2021.

 

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL MILLEPROROGHE (APPROVATO DALLA CAMERA, NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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