Antincendio | Sicurezza Lavoro
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Sicurezza sul lavoro: in quali casi e come è possibile estinguere le contravvenzioni per violazione delle norme

Si intende approfondire il tema della disciplina sanzionatoria relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle fasi procedimentali che regolano il processo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

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Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e fasi procedimentali

Come noto, il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. costituisce l’attuale disciplina in merito alla sicurezza nei luoghi di lavori, declinando al suo interno anche un preciso regime sanzionatorio. Sono previste, in generale, diverse tipologie di sanzioni e l’entità delle sanzioni stesse è connessa alla gravità delle violazioni nonché alla rilevanza della disposizione oggetto di violazione. Possono essere destinatari delle sanzioni più soggetti, a vario titolo connessi con la sicurezza dell’attività.

Nell’ambito della disciplina sanzionatoria, merita particolare attenzione il D.Lgs. 758/94, che si pone in sintesi, come obiettivi, il conseguimento di una sorta di “depenalizzazionedi alcuni reati, trasformandoli in illeciti amministrativi, e la istituzione di una nuova procedura per la estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

In particolare, come esplicitato all’art. 301 del Titolo XII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la disciplina di cui al D.Lgs. 758/94 (artt. 20 e seguenti) si applica alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/08 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda. Si precisa all’uopo che il D.Lgs. 758/94, al comma 1 dell’art.19, fa riferimento, agli effetti delle proprie disposizioni, alle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme di cui all’Allegato I al predetto decreto, confluite sostanzialmente nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Pertanto, il presente lavoro intende approfondire la procedura introdotta da D.Lgs. 758/94, a valle di un inquadramento generale del predetto decreto.

 

Il Decreto Legislativo 19 Dicembre 1994 N. 758

Nell’ambito del procedimento introdotto dal D.Lgs. 758/94, sono richiamati gli adempimenti in capo agli organi di vigilanza (artt. 20, 21, 22) ed al pubblico ministero (artt. 23, 24).

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è organo di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza, ovvero in tema di sicurezza antincendio.

In tale ottica, l’art. 19 comma 1 del D.Lgs. 139/06 e ss.mm.ii. sulle funzioni e compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stabilisce che “il Corpo Nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.” Inoltre, l’art.6 comma 2 del medesimo decreto rammenta, in via generale, che, nell’esercizio delle attività istituzionali, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta compiti operativi svolge funzioni di polizia giudiziaria.

Gli aspetti principali che caratterizzano il D.Lgs. 758/94 sono sostanzialmente due, come rimarcato dalla Circolare Mi.SA. (96) 3 prot. n. P108/4101 sott.72/C.1.(18) del 23 gennaio 1996, ovvero la sussistenza di due eventi successivi ai fini della estinzione della contravvenzione e l’analogia con l’istituto dell’oblazione di cui agli art.. 162 e 162 bis del codice penale.

In relazione al primo punto, l’estinzione è connessa al verificarsi di due eventi, peraltro successivi, ossia l’adempimento tempestivo della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza ed il pagamento in sede amministrativa di una somma precisata, come vedremo in seguito, dal D.Lgs. 758/94.

Con riferimento invece al secondo aspetto, pur rilevandosi analogie con l’istituto dell’oblazione, si segnala comunque la sussistenza di talune differenze rispetto alla suddetta modalità di estinzione del reato per due motivazioni: secondo il procedimento istituito dal  D.Lgs. 758/94, l’estinzione del reato è collegata non solo al pagamento della somma in denaro ma anche all’adempimento tempestivo della prescrizione ed inoltre il pagamento avviene in sede amministrativa e non giudiziaria.

 

Le fasi procedimentali  per la estinzione della contravvenzione

Le fasi costitutive del procedimento del D.Lgs. 758/1994 sono sostanzialmente le seguenti:

  • accertamento del reato;
  • prescrizione;
  • verifica dell’adempimento;
  • estinzione del reato.

Ognuna di queste fasi si articola in una serie di azioni scandite da tempistiche ben precise, che tengono altresì conto di possibili specifiche disposizioni previste dal decreto.

In caso di accertamento della contravvenzione, l’organo di vigilanza ha l’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla suddetta contravvenzione, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale. Nell’ambito dell’accertamento della contravvenzione, è opportuno rammentare i contenuti dell’art.298 del Titolo XII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ovvero il cosiddetto principio di specialità, il quale stabilisce che “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previsti negli altri titoli, si applica la disposizione speciale”. Appare poi utile, ad ogni buon fine, sottolineare quanto riportato all’art. 68 del Capo II Titolo II del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., laddove si esplicita che “la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”. 

Al fine di eliminare la contravvenzione, l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una apposita prescrizione per la quale viene richiesta la regolarizzazione in un tempo tecnicamente necessario. Il termine può essere prorogato, su istanza del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento, senza comunque eccedere i sei mesi. 

Ad ogni modo, qualora si verifichino circostanze non imputabili al contravventore che comportino un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere ulteriormente prorogato, una sola volta, su istanza del contravventore, per un tempo non superiore ad altri sei mesi, mediante motivato provvedimento inoltrato immediatamente al pubblico ministero.

Qualora l’organo di vigilanza, oltre alla violazione della norma, riscontri una situazione di pericolo, può imporre specifiche misure e prescrizioni atte a far cessare il pericolo e salvaguardare i lavoratori durante il lavoro, nelle more della regolarizzazione.

Poiché la contravvenzione è imputata al contravventore, si pone il tema della corretta individuazione di tale figura, ovvero di colui che nel concreto ha violato la norma. In tal senso, è bene considerare che l’attuale legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro individua le figure a cui sono imputabili le diverse sanzioni ivi riportate (es. datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore). Non a caso quindi, il D.Lgs. 758/1994 evidenzia che una copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’attività all’interno o per la quale opera il contravventore.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, l’organo di vigilanza verifica l’adempimento da parte del contravventore, sia nelle modalità che nei termini stabiliti nella prescrizione. In caso positivo, il contravventore viene ammesso a pagare in sede amministrativa dall’organo di vigilanza, entro trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione imputata; inoltre, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero sia l’adempimento alla prescrizione sia l’eventuale pagamento della somma. In caso negativo invece, l’organo di vigilanza comunica il mancato adempimento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, al pubblico ministero ed al contravventore.

Il procedimento relativo alla contravvenzione rimane sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 del codice di procedura penale e fino all’acquisizione della comunicazione dell’organo di vigilanza in merito alla verifica dell’adempimento (art. 21 commi 2 e 3).

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