L'ENEA, in una FAQ dedicata, spiega a quali norme fare riferimento e cosa fare in caso di ampliamento volumetrico di un edificio
Per fruire del Superbonus 110%, il comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020 (Rilancio) richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica (cd. APE) ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.
In tal senso l'ENEA, in'una FAQ dedicata, chiarisce diversi aspetti relativi all'APE.
Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale, il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del MISE del 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.
In ottica SuperEcobonus 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.
Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.
Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.
Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, l'APE ante-intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.
Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento:
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