Il DPCM del 21 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
Arrivano altre 'risorse fresche' per i progettisti e per l'edilizia: è stato infatti pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 6 marzo 2021, il DPCM 21 gennaio 2021 che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160/2019, nonchè le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonchè le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate.
Per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l'indicatore di cui all'art. 5, comma 2.
Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge 160/2019.
Possono richiederli, nel limite massimo di 150 milioni all'anno per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:
I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera.
Per l'ammissibilità del contributo:
Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalità operative di invio del modello da parte degli enti.
La domanda deve essere compilata esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell'apposito modello informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area certificati».
L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti per l'anno 2021 dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1, e per gli anni 2022 e 2023 dal 1° ottobre precedente ciascun anno di riferimento del contributo:
Qualora l'ente beneficiario del contributo:
Erogazione del contributo
Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:
I comuni destinatari dei contributi ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il tramite del sistema BDAP/MOP e adempiono all'obbligo di presentazione del rendiconto, delle somme ricevute di cui all'art. 158 del TUEL presentando, entro sessanta giorni dal termine di ciascun esercizio finanziario, apposita relazione come prescritto dal citato art. 158 nonchè una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.
News Vedi tutte