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Superbonus 110% anche negli edifici diroccati e nei ruderi, basta che ci sia il riscaldamento

Agenzia delle Entrate: gli interventi antisismici e di efficienza energetica eseguiti sull’unità collabente F2, rientranti fra i lavori di manutenzione straordinaria, possono beneficiare del Superbonus

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Gli interventi antisismici e di efficienza energetica eseguiti su una unità censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2 (unità collabente), rientranti fra i lavori di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001), circostanza che deve risultare dal titolo amministrativo, possono fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa e degli adempimenti richiesti.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta 161/2021 dell'8 marzo scorso, dove di fatto si conferma la possibilità di beneficiare della maxi-agevolazione 110% prevista dal DL Rilancio per unità collabenti gravemente danneggiate e parzialmente diroccate per gli interventi di efficientamento energetico se il contribuente dimostra, con relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti.

 

Unità collabenti: ok al Superbonus con due requisiti

Un contribuente, proprietario di un immobile interno ad un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un edificio collabente (categoria «F/2»), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, intende effettuare alcuni lavori edilizi riguardanti:

  1. la realizzazione di un cappotto termico;
  2. l’installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante;
  3. l’installazione pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.

Le Entrate, dopo aver ricordato che le detrazioni spettano anche per le spese sostenute per le unità immobiliari collabenti giacché gli stessi devono essere considerati come edifici esistenti, pur trattandosi di una categoria («F/2»), riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito.

In ogni caso, per poter beneficiare del Superbonus:

  • le unità collabenti al termine dei lavori devono rientrare in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze);
  • per gli interventi di efficientamento energetico, esclusa l'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa, è necessario attestare con relazione tecnica l’esistenza di un precedente impianto idoneo a riscaldare gli ambienti e che lo stesso impianto sia situato negli ambienti dove sono eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica. In questo caso l’istante non dovrà produrre l’Ape iniziale.

LA RISPOSTA N.161/2021 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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